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Come ottenere la cittadinanza con il ricorso al Tar quando è trascorso il termine di 730 giorni per la conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 362/1994, i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana debbono concludersi entro il termine di 730 giorni.

Tale termine è perentorio. Cioè, se la Pubblica Amministrazione non lo rispetta, si viene a creare un'ipotesi di silenzio-inadempimento, che il privato può impugnare con il ricorso al Tar per la cittadinanza

Se la pratica di cittadinanza, pertanto, se come spesso accade non viene definita entro i 730 giorni di legge, il relativo richiedente può presentare ricorso al Tar del Lazio, unico Tribunale Amministrativo Regionale competente in relazione alla materia.

Il ricorso ha il fine di ottenere che il Tribunale ordini alla Pubblica Amministrazione inadempiente di concludere il procedimento entro un breve e tassativo termine. 

Ciò che nella prassi avviene, è che il Ministero dell'Interno, una volta ricevuto il ricorso, spontaneamente inserisce la pratica di cittadinanza dello straniero tra quelle prioritarie e la conclude a breve termine, proprio per evitare che si giunga all'udienza e quindi che l'Amministrazione dello Stato venga condannata ad adempiere dal Tribunale, con tutte le conseguenze del caso, anche relativamente al pagamento delle spese di lite. 

La sentenza di condanna, in particolare, comporterebbe importanti conseguenze civili e disciplinari per i pubblici funzionari preposti al procedimento della cittadinanza. Per cui, l'Amministrazione ha tutto l'interesse di chiudere in anticipo il contenzioso, concludendo spontaneamente il procedimento, e quindi, se il richiedente possiede i requisiti per ottenere la cittadinanza, concedendo lo status civitatis richiesto.

Il ricorso al Tar contro il silenzio sulla domanda di cittadinanza si caratterizza quindi per il forte mezzo di pressione che esso esercita sulla Pubblica Amministrazione. Presentando ricorso al Tar, l'interessato ottiene il grande risultato di "scavalcare la fila" e vedere la sua pratica di cittadinanza inserita tra le pratiche prioritarie, ovvero da definire prima di ogni altra, proprio perché c'è un contenzioso in atto.

Qual è il fondamento normativo su cui si fonda il ricorso al Tar per ottenere rapidamente la cittadinanza italiana?

Anzitutto, l'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, la L. 241/1990, stabilisce che "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

La Legge n. 241/1990, tuttavia, non si è limitata a prevedere l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di adottare un provvedimento finale espresso, ma ha altresì prescritto che il procedimento debba espressamente concludersi entro un termine ben preciso.

Detta Legge è stata poi riformata dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80, che ha introdotto una nuova disciplina del termine per la conclusione, prevedendo che i termini dei procedimenti amministrativi, ove non direttamente previsti per legge, devono essere stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, Legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, e non già delle singole amministrazioni interessate, come previsto originariamente, e ha inoltre elevato il termine sussidiario previsto per l'ipotesi in cui non siano emanati i regolamenti governativi, portandolo da 30 a 90 giorni.

Ebbene, come si è già precisato, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi in materia di concessione della cittadinanza italiana sono stati fissati dall'art. 3 del d.P.R. 362/1994, che, in ragione della complessità dell'istruttoria, ha previsto un termine di 730 giorni.

Dal punto di vista processuale, l’art. 31 del Codice del Processo Amministrativo prevede che “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento…”

Si ricorda, inoltre, che l’art. 7, comma 8°, della Legge n. 69 del 2009, trasposto nell’art. 117 del Codice del Processo Amministrativo sopra citato, ha introdotto l’importante novità secondo cui, decorso il termine stabilito per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione può essere proposto “anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente”.

Pertanto, trascorsi inutilmente i 730 giorni di legge, il richiedente la cittadinanza può presentare ricorso al Tar senza dover preventivamente diffidare l'Amministrazione inadempiente: onere che, in passato, era invece obbligatorio.

 

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