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Reati estinti e cittadinanza italiana

Succede nella prassi che lo straniero in Italia presenta domanda di cittadinanza online autocertificando di non aver avuto alcun precedente penale, quando in realtà il precedente penale c’è eccome.

Intendiamoci, lo straniero è assolutamente in buona fede: sa benissimo di aver commesso (magari tanti anni prima) un reato, ma sa pure di aver ottenuto l’estinzione del reato, o ancora meglio, la riabilitazione, che hanno cancellato gli effetti penali della condanna.

Tempo dopo, lo stesso straniero avvia una pratica di sollecito, o presenta ricorso al Tar dopo 730 giorni, sottacendo al suo difensore di aver riportato quella condanna, permanendo in lui la convinzione che essa “non conta più”, perché il reato è estinto.

Ed ecco che, del tutto inaspettatamente (per lo straniero richiedente, ma anche per il suo avvocato che nulla sa) arriva il preavviso di diniego della cittadinanza

Attenzione, questo è un aspetto fondamentale, e tutti gli stranieri che si preparano a richiedere la cittadinanza italiana (o che già l’hanno presentata e inviano diffide ad adempiere) devono esserne al corrente: la cittadinanza per residenza è una concessione dell’Amministrazione, che arriva a seguito di una valutazione altamente discrezionale.

L’Amministrazione, nell’ampia valutazione circa l’integrazione e la meritevolezza dello straniero ad essere accolto dalla collettività come suo cittadino, può valutare non soltanto le condanne penali, ma anche i reati prescritti o in altro modo estinti, nonché i reati per i quali sia intervenuta un’ordinanza di estinzione o un provvedimento di riabilitazione.

L’estinzione e la riabilitazione, infatti, rimuovono gli effetti penali della condanna, ma non fanno venir meno il fatto storico in sé. L’Amministrazione, pertanto, tiene in considerazione anche i reati che sono stati dichiarati estinti, perché l’estinzione non influisce sul giudizio attinente alla persona, che può quindi essere ritenuta non affidabile e non integrata nella collettività nazionale, a prescindere dal fatto che gli effetti penali di quella determinata condanna siano stati rimossi sul piano penale.

Diversamente accade nelle domande di cittadinanza per matrimonio, dove è la legge n. 91/1992, precisamente l’art. 6, a stabilire che la riabilitazione del reato elimina gli effetti preclusivi della condanna ai fini della concessione della cittadinanza.

Ma se parliamo di cittadinanza per residenza, le cose sono molto diverse: aver ottenuto la riabilitazione è senza dubbio una mossa intelligente, che aumenta le possibilità per lo straniero di vedersi riconoscere la cittadinanza, visto che la riabilitazione è un provvedimento di natura premiale che si fonda sulla buona condotta, requisito comune alla concessione della cittadinanza.

La riabilitazione apre le porte ad un dialogo con l’Amministrazione, fornisce all’avvocato importanti argomenti difensivi a vantaggio del proprio cliente straniero. Tuttavia, da qui a dire che il reato non abbia più alcuna importanza ce ne passa.

La riabilitazione non elimina la natura altamente discrezionale della decisione sulla cittadinanza, e il richiedente, anche laddove abbia ottenuto la riabilitazione, non deve pensare che il reato sia “sparito” nel senso di “mai commesso”.

Eppure tanti stranieri, forse mal consigliati da amici o conoscenti, sono sinceramente convinti che l’estinzione del reato e/o la riabilitazione rendano totalmente ininfluente la vicenda penale ai fini della cittadinanza.

Lo ripetiamo, non è così: la cittadinanza per residenza è una concessione, un provvedimento altamente discrezionale della Pubblica Amministrazione. Non dimenticatelo mai.

E’ bene, quindi, che l’aspirante cittadino informi tempestivamente il professionista che lo tutela e rappresenta di tutta la vicenda penale che lo ha riguardato, a prescindere dal fatto che sia intervenuta l’estinzione del reato, la riabilitazione o la prescrizione. In questo modo, il professionista potrà tutelare i suoi interessi con la più ampia conoscenza dei fatti e quindi nel modo più efficace possibile.

 

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