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Come possono ottenere la cittadinanza italiana gli stranieri comunitari

Lo Studio Legale Boschetti si occupa da anni di cittadinanza italiana per gli stranieri. L'esperienza ci ha portato a comprendere che la cittadinanza, per lo straniero radicato in Italia, è un traguardo essenziale, sia per motivi personali e morali, sia per finalità puramente pratiche (facilità nel viaggiare con il passaporto italiano, possibilità più ampie per i familiari di ottenere il ricongiungimento familiare, ecc.).

La cittadinanza, in particolare, consente allo straniero di usufruire della libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento all’interno dell’Unione Europea, come disciplinata dal D. Lgs. n. 30 del 2007, e quindi di non essere più soggetto alla rigida normativa del Testo Unico dell’Immigrazione.

Viene da sé che per gli stranieri comunitari la finalità pratica poco conta, in quanto lo status di cittadini dell’Unione già consente loro di beneficiare della libertà di circolazione e soggiorno. 

Pertanto, in questi casi, lo status civitatis assume più che altro un valore morale e di principio: il cittadino comunitario vive e lavora da anni in Italia e si sente quindi parte dello Stato, oppure è coniuge di cittadino italiano e vuole ottenere la sua stessa cittadinanza. 

Il particolare status del cittadino comunitario, in questa materia, è deteminante per quanto riguarda la domanda di cittadinanza per residenza.

L’art. 9 della Legge n. 91 del 1992, infatti, prevede un termine ridotto di residenza obbligatoria per i cittadini comunitari, al fine di presentare domanda.

E’ la lettera d) del suddetto articolo a stabilire che possono presentare domanda i cittadini dell’Unione che risiedono legalmente nel territorio nazionale da almeno 4 anni, mentre il termine per gli stranieri extracomunitari è di regola 10 anni.

Lo straniero comunitario non allegherà alla domanda di cittadinanza il permesso di soggiorno, documento di cui egli ovviamente non necessita, bensì l’attestato di regolarità del soggiorno, rilasciato ai sensi degli artt. 7, 9 e 13 del D. Lgs. 30 del 2007.

Si tratta di un certificato rilasciato dal Comune di residenza, nel quale è attestata la data di iscrizione del cittadino comunitario nell’anagrafe della popolazione residente e la sussistenza - e permanenza - dei requisiti che legittimano il soggiorno dello stesso nel territorio nazionale per oltre 3 mesi.

Ricordiamo, infatti, che i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a 3 mesi senza alcuna condizione o formalità (è solo richiesto il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di provenienza).

Di contro, il diritto a soggiornare per un periodo superiore a 3 mesi è riconosciuto:

  • Al cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, o che in ogni caso, anche a prescindere dal lavoro, disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato, nonché di un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • al cittadino comunitario iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale, sempre, di nuovo, che disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, e che possieda un'assicurazione sanitaria o titolo equivalente che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • al familiare, come definito dall'articolo 2 del D. Lgs. 30/2007, che accompagna o raggiunge il cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare per i motivi sopra specificati.

Quando lo straniero comunitario ha la residenza anagrafica in Italia da almeno 5 anni, egli presenterà con la domanda di cittadinanza un attestato diverso, sempre rilasciato dal Comune di residenza, ma che attesta il suo diritto al soggiorno permanente, come previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 30 del 2007. 

 

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