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Le domande di cittadinanza per matrimonio presentate tramite Consolato

La domanda di cittadinanza dello straniero per matrimonio con cittadino italiano, se il richiedente risiede all’estero, può essere presentata decorsi tre anni dal matrimonio: termine dimezzato (un anno e sei mesi) nel caso in cui la coppia abbia figli.

L'istanza si presenta al Consolato italiano competente in base al luogo di residenza, compilando il form telematico sul sito del Ministero dell’Interno, come vale per tutte le domande di cittadinanza per matrimonio

Il Consolato provvede ad istruire la pratica, ed è la sede dove l’interessato è chiamato ad effettuare il giuramento di rito.

La Direttiva del Ministro dell'Interno del 7 marzo 2012 ha disposto una nuova ripartizione delle competenze in relazione alle domande di cittadinanza per matrimonio, stabilendo che l’Autorità competente a decidere sulla domanda, se presentata in Italia, è la Prefettura, ovvero la stessa che avvia il procedimento e si occupa dell’istruttoria della pratica.

Ciò si traduce in un’agevolazione in termini di snellezza della procedura, e quindi anche di velocità, poiché i poteri istruttori e quelli decisionali sono concentrati nella medesima Amministrazione.

Diversamente accade per le domande di cittadinanza per matrimonio presentate all’estero tramite Consolato italiano. In questi casi, l’organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione presso il Ministero dell’Interno.

Pertanto, le Amministrazioni coinvolte, in questo caso, sono due e in altrettanti Stati differenti: il Consolato italiano del Paese di residenza, e il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, presso il Ministero dell’Interno a Roma.

La “biforcazione” della procedura, di fatto, comporta una sovrapposizione di attività che rende quanto mai opportuno un intervento di sollecitazione, se non si vuole correre il rischio che la propria domanda di cittadinanza vada a finire nel calderone delle domande “in attesa dei pareri necessari”.

Si tenga anche conto che, una volta emesso il decreto di concessione della cittadinanza, la "palla" passa di nuovo al Consolato italiano, che deve ricevere il giuramento del neo-cittadino.

L'assistenza di un avvocato esperto della materia, sin dalla fase della presentazione della domanda, oltre a garantire che il procedimento venga instaurato correttamente, occupandosi egli personalmente dell’invio telematico e della scansione dei documenti da allegare, pone a riparo lo straniero dal rischio concreto di dover sopportare dei tempi di attesa lunghissimi.

Esiste una tale mole di domande di cittadinanza, che l'Amministrazione non riesce a rispettare il termine dei due anni previsto dalla legge.

Ne consegue che rimanendo ad attendere senza intraprendere alcuna iniziativa, il più delle volte ci si ritrova ad essere “scavalcati” da chi, al contrario, partecipa attivamente al procedimento amministrativo con atti di sollecito o diffida per la cittadinanza.

Con un’azione di sollecito - sia chiaro - non si vuole minimamente turbare il principio di imparzialità dell’azione amministrativa, ma soltanto veder rispettato il proprio diritto, ovvero ottenere una risposta sulla domanda di cittadinanza entro il termine di legge di settecentotrenta giorni.

 

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