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Il decreto Salva Italia in tema di immigrazione

Il decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e  il  consolidamento dei conti pubblici, ha tradotto in norme di legge una prassi amministrativa già esistente dal 2006, relativa al lavoratore straniero che, scaduto il termine di venti giorni di cui al testo unico sull’immigrazione, è ancora in attesa del permesso di soggiorno.

Si deve specificare da subito che la novità legislativa riguarda il “lavoratore”, per cui lo straniero che abbia richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

Come dice la nuova norma, “Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno”, l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  viene arricchito del comma 9 bis, il quale stabilisce che il lavoratore in attesa del permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo), anche ove non risulti rispettato il termine di venti giorni previsto dal testo unico, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Le condizioni fissate dal legislatore sono due:

  • che la richiesta del rilascio del permesso di  soggiorno  per motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero al momento della  stipula  del  contratto  di  soggiorno ovvero, nel caso  di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
  • che sia stata rilasciata dall’ufficio competente  la  ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di rinnovo del permesso di soggiorno.

Si ritiene che lo straniero debba considerarsi tutelato anche laddove nelle more del procedimento per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno abbia cessato l’attività lavorativa per la quale aveva stipulato il contratto di soggiorno e dunque risulti in attesa di una nuova occupazione e un nuovo datore di lavoro.

 

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