Il ricorso contro il silenzio sulla domanda di cittadinanza - No alla compensazione delle spese indiscriminata
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 643/2016, ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-inadempimento sulla domanda di cittadinanza italiana, aderendo alla sentenza n. 3682/2014 dello stesso Consiglio di Stato.
Il principio affermato, e confermato, è che "la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell’Amministrazione in ordine all’entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all’esperimento di forme di comunicazione ed informazione all’istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell’Amministrazione (…) altrimenti, l’inerzia dell’Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata”.