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Pubblicato il decreto flussi 2016

Il tanto atteso decreto flussi è stato pubblicato il 2 febbraio 2016 in Gazzetta Ufficiale. Come già si sapeva, i flussi 2016 sono dedicati soprattutto alle conversioni dei permessi di soggiorno e al lavoro non stagionale, ma per ristrette categorie di beneficiari.

I termini per la presentazione delle domande decorrono con scadenze sfalsate: le domande inerenti il lavoro non stagionale, subordinato ed autonomo, e per le conversioni, possono essere inviate dalle ore 9,00 del 9 febbraio 2016, ma il modello telematico può essere preparato già dal 3 febbraio; per i lavoratori stagionali, le domande possono essere inviate dalle ore 9,00 del 17 febbraio 2016, ma il modello telematico può essere preparato già dal 10 febbraio. Le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2016. Cliccando su questo link potete scaricare la circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 471 del 29 gennaio 2016.

Entrando nel dettaglio del decreto flussi 2016, sono stati ammessi in Italia 17.850 unità di cittadini extra-Ue per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Entro tale quota, come già anticipato, sono ricomprese le conversioni dei permessi di soggiorno. Ovvero: alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato sono riservate le seguenti quote: a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell'Unione Europea. Alla conversione  in  permessi di soggiorno per lavoro autonomo sono riservate le seguenti quote: a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo, rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell'Unione europea.

Gli ingressi per lavoro non stagionale sono consentiti entro la quota massima di 3.600 unità, così ripartita:

- per lavoro subordinato: 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- per lavoro autonomo: 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti lecite, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono  esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in  elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio  2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto  interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari  di  un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.  

- per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo: 100  lavoratori  di  origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

- 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano 2015. 

Riguardo al lavoro subordinato stagionale, è stata prevista una quota di 13.000 unità da ripartire tra le  regioni  e  le  province  autonome a cura  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Detta quota riguarda  i lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica  di  Corea), Costa  d'Avorio,  Egitto,  Etiopia,  Ex   Repubblica   Jugoslava di Macedonia,  Filippine, Gambia, Ghana,  Giappone,  India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia. Inoltre, nell'ambito del limite suddetto, è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che  abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali  il  datore  di  lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per  lavoro  subordinato stagionale.

 

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