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Differenze tra respingimento ed espulsione

Si tratta in entrambi i casi di provvedimenti amministrativi che determinano l'obbligo per lo straniero di abbandonare il territorio dello Stato. Esistono però differenze sostanziali tra i due istituti. 

Le differenze tra espulsione e respingimento dello straniero possono sintetizzarsi nel modo che segue:

  • Il respingimento è teso a munire le autorità di polizia preposte al controllo degli ingressi e del soggiorno degli stranieri uno strumento più agevole rispetto all'espulsione;
  • il respingimento trova spazio in due ipotesi, "alla frontiera", quando a provvedere è la polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato, oppure si parla di respingimento "differito", quando lo straniero ha già attraversato il confine, ma viene fermato subito dopo, e in questo caso a provvedere è il Questore; l'espulsione, di contro, presuppone situazioni di soggiorno di più lunga durata;
  • il decreto di respingimento è soggetto solo alla registrazione da parte del Questore, mentre il decreto di espulsione di norma viene segnalata al Sistema d'Informazione Schengen (SIS), in modo che lo straniero espulso non faccia di nuovo ingresso prima della decadenza del divieto di reingresso;
  • il respingimento non determina l'obbligo per lo straniero di rimanere fuori dal territorio dello Stato per un tempo prestabilito, mentre l'espulsione vieta il rientro in Italia prima di un certo termine;
  • infine, il provvedimento di respingimento si contraddistingue per una più ampia discrezionalità concessa all'Amministrazione incaricata di provvedere.

 

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