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Separazione tra i coniugi e permesso di soggiorno per motivi familiari

Cosa succede allo straniero titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, ottenuto causa matrimonio, in caso di separazione?

In linea generale, occorre rilevare che venendo meno la convivenza, requisito essenziale per il mantenimento del titolo di soggiorno rilasciato per motivi familiari, viene meno anche il presupposto che ne giustifica il possesso. 

La cessazione della convivenza, pertanto, legittima la P.A. a disporre la revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, atteso che i presupposti di legittimità del permesso di soggiorno, di regola, debbono sussistere non solo al momento del rilascio e/o del rinnovo, ma anche nel lasso temporale di vigenza dello stesso.

Tuttavia, la separazione, pur determinando il venir meno della convivenza, non comporta di per sé l'automatica revoca del permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1-bis del T.U. sull'immigrazione.

La revoca è invece automatica nel caso fosse accertata la sussistenza di un "matrimonio di comodo", come specificato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 27 maggio 2009.

Ad esempio, sono stati ritenuti "di comodo", dalla giurisprudenza, i matrimoni non seguiti da convivenza, oppure contratto da persone con un apprezzabile divario di età, o quelli di brevissima durata.

Si rammenta, ad ogni modo, che il T.U. sull'immigrazione, all'art. 30 comma 5°, prevede la possibilità per lo straniero titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari di richiedere la conversione del titolo in quello per lavoro subordinato o autonomo, oppure per studio.
La conversione in esame può configurarsi esclusivamente nei limiti in cui l'interessato abbia avanzato formale istanza in tal senso alla pubblica amministrazione, dovendosi invece escludere ogni conversione d'ufficio (così, ad es. Tar Campania Salerno, sez. I, 20 luglio 2006 n. 1099; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005 n. 767).
 
In considerazione di quanto rilevato, la separazione o lo scioglimento del matrimonio non costituiscono di per sé solo causa di allontanamento del familiare ricongiunto; in concreto, il legislatore ha voluto evitare ogni indebita pressione nei confronti del ricongiunto in ordine al libero esercizio dei propri diritti all'interno della famiglia.
 

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