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Residenza elettiva e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Sentenza del Tar Puglia sul diniego dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del rinnovo del permesso di soggiorno per c.d. residenza elettiva

"Ai fini del rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 TUI richiede, tra le altre condizioni, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, senza specificarne la tipologia e senza che siano previste preclusioni. Ne segue che non c'è alcuna incompatibilità tra residenza elettiva e permesso di soggiorno di lunga durata, al quale potrà accedere, soddisfatti tutti gli altri presupposti, sia lo straniero giunto in Italia per motivi economici, sia lo straniero che abbia fatto ingresso per protezione internazionale, sia, a fortiori, lo straniero in possesso di ampie disponibilità finanziarie, che offra sicure garanzie di autosostentamento e che intenda stabilirsi nel territorio nazionale": questo è quanto affermato dal TAR Puglia, sez. II, con la sentenza n. 973 del 4 giugno 2021. 

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia veniva impugnato un provvedimento di diniego con cui veniva rigettato sia il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il rinnovo alla scadenza del permesso di soggiorno per residenza elettiva. Tale decisione veniva giustificata sulla base di un'astratta incompatibilità tra le norme disciplinanti la concessione dei predetti titoli di soggiorno. 

In particolare, per la parte che interessa, i ricorrenti sostenevano la violazione e falsa applicazione del paragrafo n. 13 del D.M. Affari Esteri dell'11 maggio 2011 nonché dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, assumendo di risiedere in Italia da circa dodici anni con permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato in loro favore dalla Questura competente che mai aveva contestato la sussistenza in capo agli istanti dei requisiti richiesti. 

Il Tar Puglia ha ritenuto fondato questo motivo di censura.

Nello specifico, secondo il Collegio, "i presupposti richiesti dalla normativa per la concessione dei due permessi anelati (residenza elettiva e soggiorno di lungo periodo) sono diversi, ma il rilascio del primo non preclude il secondo, come invece apoditticamente sostenuto dalla Questura, ricavandone la tesi della circostanza che i redditi e le risorse, che permettono l'ingresso in Italia per residenza elettiva, impediscano poi l'accesso al permesso di lungo soggiorno disciplinato dall'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286". 

Invero, "il permesso (e il visto d'ingresso) per residenza elettiva può essere rilasciato allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà documentare la disponibilità di un'abitazione (da eleggere a residenza) e il possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, derivanti dallo svolgimento di attività economico-commerciali e/o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. 

Contestualmente, proseguono i giudici amministrativi, "il permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) può essere rilascitato allo straniero, per sé e i propri familiari, che sia in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità e che dimostri la disponibilità di un reddito sufficiente, secondo prefissati parametri, e inoltre di un alloggio idoneo.

Da ciò ne deriva che "la norma richiede expressis verbis il riscontro del possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. Non viene specificata la tipologia, né previste preclusioni. Pertanto, va rilevato come non ci sia in nuce alcuna "incompatibilità" tra residenza elettiva e permesso di soggiorno di lunga durata".

Il Tar conclude che, accertate le capacità economiche-finanziarie dell'interessato, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo, vanno tenuti in considerazione anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. Tali sono la mancanza di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, l'assenza di problemi penali e la conoscenza della lingua italiana a un livello adeguato, del tutto trascurati, invece, dall'Amministrazione procedente, ragione per cui il provvedimento impugnato appare meritevole di annullamento.  

 

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