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Adozione dello straniero maggiorenne: visto d'ingresso, permesso di soggiorno e cittadinanza italiana

L'adozione di straniero maggiorenne consente l'ottenimento di un visto e successivo permesso di soggiorno, nonché, trascorsi 5 anni dalla trascrizione del decreto di adozione, di poter presentare domanda di cittadinanza italiana.

Ai sensi dell'art. 291 codice civile, l'adozione di maggiorenni in generale è permessa esclusivamente alle persone che hanno compiuto 35 anni e che superano almeno di 18 anni l'età delle persone che intendono adottare. 

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, tuttavia, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di anni 30, ferma restando la differenza di età di cui sopra.

Adozione dello straniero maggiorenne: visto d'ingresso, permesso di soggiorno e cittadinanza italiana e cos'altro da fare

Il merito al consenso dei figli, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza 19 maggio 1988, n. 557) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che avessero “discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti".
La stessa Corte, inoltre, con sentenza 245/2004, ha dichiarato illegittimo il suddetto articolo nella parte in cui non prevedeva che l'adozione di maggiorenni non potesse essere pronunciata “in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti".

Dunque, l’adozione non è consentita se l’adottante ha figli minorenni, o maggiorenni e non consenzienti.
Bisogna però precisare, al riguardo, che la Corte di Cassazione, I sezione, con la sentenza n. 2426/2006, ha affermato che la presenza di figli minorenni dell'adottante non sia di assoluto impedimento all'adozione, essendo richiesta una valutazione caso per caso della convenienza, nell'interesse esclusivo dell'adottando.

Ricapitolando, per l’adozione di maggiorenni è richiesto il consenso:

  • dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi;
  • dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;
  • dei genitori dell'adottando.

Procedura per l’Adozione dello straniero maggiorenne

L'adozione si richiede tramite ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui risiede l'adottante, e trattandosi in tal caso di adottando straniero, tutti i documenti relativi a quest'ultimo andranno preventivamente tradotti in italiano e legalizzati (o apostillati) nelle forme di legge.

Il Giudice deve effettuare una valutazione sulla “convenienza dell’adozione per l’adottato”. Non sono individuati criteri precisi, ma la valutazione riguarda certamente pure la persona e il patrimonio dell’adottante, e va effettuata nonostrante la prestazione dei consensi e degli assensi. La convenienza presuppone anche la dimostrazione di un legame affettivo tra le parti. Infatti, la prassi mostra come accanto alla tradizionale funzione di trasmissione del nome e del patrimonio, l’adozione di maggiorenni assolva anche alla funzione di dare una veste giuridica al rapporto personale ed affettivo tra adottante e adottato.

Durante il processo devono essere raccolti i consensi e gli assensi previsti dalla legge. Come detto, infatti, per l'adozione del maggiorenne, oltre al consenso dell’adottante e dell’adottando (che deve persistere fino alla fine della procedura), è richiesto l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati, nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (anche naturali, se riconosciuti dall'adottante).
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finchè il decreto non è stato emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.
Per la delicatezza e la complessità della procedura, in alcuni tribunali è richiesto espressamente l’ausilio di un legale. Ma in ogni caso, vista la complessità del ricorso, dei requisiti da provare e della documentazione da allegare, il patrocinio di un avvocato appare sempre di notevole importanza.

Il nostro Studio è specializzato in materia di adozione di maggiorenni. Prevediamo, prima dell’invio del preventivo, l’esame della situazione completa del cliente attraverso la compilazione di un questionario, affinché si possa valutare se sussistono i requisiti per l’adozione di maggiorenne, tra i quali è fondamentale, come già ricordato, la convenienza dell’adozione per l’adottando.

Documenti necessari per l’Adozione dello straniero maggiorenne.

A corredo del ricorso per ottenere l’adozione del maggiorenne devono essere presentati i seguenti documenti:

  1. copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando, tradotto e legalizzato (o apostillato) se straniero;
  2. estratto dell’atto di nascita dell’adottante
  3. i genitori dell’adottando presteranno assenso dinanzi al Presidente del Tribunale (anche a mezzo procuratore speciale, in caso di comprovata impossibilità a comparire personalmente o, se deceduti; vanno prodotti i relativi certificati;
  4. Certificato di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti, in carta libera
  5. certificato di matrimonio o di stato libero dell’adottante
  6. certificato di matrimonio o di stato libero dell’adottando
  7. atto notorio (in bollo) con due testimoni dal quale risulti: a) se l’adottante ha o meno discendenti (figli legittimi, legittimati, adottati o naturali), minori o maggiorenni; b) lo stato economico dell’adottante (tale atto notorio può essere sostituito dalla dichiarazione resa sotto la propria responsabilità di fronte all’incaricato del Comune: certificazione sostitutiva di atto notorio)
  8. Dichiarazione sostitutiva o atto di notorieta attestante che l’adottando non è stato adottato da altra persona, in carta libera
  9. certificato di residenza dell’adottante
  10. certificato di residenza dell’adottando
  11. certificato di cittadinanza, se straniero
  12. permesso di soggiorno per l’adottando straniero
  13. sempre  nel caso di adozione di straniero e/o da parte dello straniero, occorre allegare (tradotta) la normativa in tema di adozione vigente nel Paese di origine della persona da adottare, e/o adottante. È infatti necessario dimostrare che l’adozione di maggiorenne è prevista anche dalla normativa straniera.


Bisogna però avvisare che la lista può variare in base al Tribunale dinanzi al quale si avvia la procedura, poiché ciascun Tribunale indica una propria lista, anche se per il 90% è identica a quella sopra esposta. Però ad esempio, il Tribunale di Torino richiede anche certificato del casellario giudiziale dell’adottante. Si consiglia, pertanto, di andare sempre a verificare il sito dell'Autorità Giudiziaria dinanzi al quale si intende incardinare la procedura di adozione del maggiorenne.

Inoltre si può ritenere sufficiente, per la dimostrazione della posizione economica dell'adottante, piuttosto che l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dinanzi al Comune (n. 7 lett. "b" sopra indicato), la presentazione di un tot di dichiarazioni dei redditi, ad esempio le ultime 3, o anche una relazione del proprio commercialista.

Il procedimento di validità dei documenti stranieri è di norma il seguente: documento originale / legalizzazione o apostilla / traduzione / legalizzazione o apostilla della traduzione. Si ricorda che gli atti stranieri, muniti di legalizzazione o apostilla, possono essere tradotti in Italia. In questo caso la traduzione asseverata sostituisce la seconda apostilla, che quindi non è necessaria, utilizzandosi il documento in un procedimento in Italia.
Il procedimento inoltre richiede il pagamento del contributo unificato di 98,00 euro e della marca da bollo di 27,00 euro.

 

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