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Nessun automatismo tra segnalazione nel Sistema d’Informazione Schengen e il diniego del permesso di soggiorno

Il Tar Campania, Sez. IV di Napoli, con la sentenza n. 510 del 5 luglio 2006, ha stabilito che “È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione del cittadino straniero motivato con generico riferimento ad una precedente segnalazione di non ammissione in area Schengen da parte di un altro Stato membro". 

Nella motivazione si apprende che il provvedimento impugnato è illegittimo poiché non risultano in esso specificate “… le effettive ragioni della segnalazione”. Pertanto, non può desumersi per il solo fatto della segnalazione “che lo straniero sia pericoloso per la sicurezza dello Stato”.

Il Tar Campania conclude “che non esiste un automatismo del diniego di regolarizzazione in presenza di una segnalazione nel SIS, l’A. avrebbe dovuto attivare la procedura di consultazione con l’altro Stato per conoscere gli effettivi motivi della segnalazione stessa, per poi valutare se quei motivi siano ostativi per la permanenza dell’interessato sul territorio nazionale”.

L’impugnazione esaminata nel giudizio aveva per oggetto il decreto di rigetto, emesso dal Prefetto di Napoli, della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente. L’Amministrazione si è difesa sostenendo che il rigetto dell’istanza costituisce un atto dovuto laddove il richiedente straniero risulti segnalato nella Banca Dati Schengen ai sensi dell’art. 96 della Convenzione SIS II.

Il giudice amministrativo ha ricostruito la disciplina normativa applicabile al caso di specie, in particolare richiamando l’art. 93 della predetta Convenzione, dove si apprende che il SIS ha lo scopo “di preservare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l’applicazione, nel territorio delle Parti contraenti, delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione”.

Il successivo art. 96 dispone che i dati relativi agli stranieri segnalati come non ammessi in area Schengen, sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni nazionali.

Tali decisioni possono fondarsi sulla circostanza che uno straniero possa considerarsi una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale:

  • a seguito di condanna penale o di giudizio di pericolosità (comma 2),
  • o sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa, che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri (comma 3).

Viene inoltre passato in rassegna il contrasto giurisprudenziale presente in merito agli effetti della segnalazione.

Da un lato, la prevalente giurisprudenza (ad es. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 5 maggio 2005, n. 2662; T.A.R. Lazio Latina, 17 maggio 2004, n. 345; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 20 agosto 2003, n. 1097) ritiene che la Convenzione riconosca a entrambi i tipi di segnalazione previsti dall’art. 96 una funzione notiziale, al fine di consentire agli Stati firmatari di essere informati e aggiornati sui precedenti di un determinato straniero, ma che non attribuisca a tali segnalazioni efficacia vincolante.

In sostanza, la segnalazione inserita da uno Stato firmatario non obbligherebbe gli altri Stati a conformarsi alle determinazioni già assunte. Tale orientamento si fonda altresì sulla circostanza che l’art. 25 della Convenzione Schengen disciplina proprio il caso in cui uno Stato intenda accordare o abbia già rilasciato un titolo di soggiorno ad uno straniero, segnalato come non ammissibile da altro Stato.

Di contro, altra giurisprudenza minoritaria (tra cui T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 luglio 2005, n. 637; T.A.R. Umbria, 11 maggio 2005, n. 260), le Autorità italiane sono vincolate a non concedere la regolarizzazione allo straniero che risulti segnalato in base ad accordi internazionali vigenti in Italia, fra cui quello di Schengen. Per tale orientamento, di conseguenza, non assume alcun rilievo il motivo della segnalazione.

Il contrasto può ritenersi sanato con l’ordinanza della Corte Costituzionale del 3 marzo 2006, n. 86, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera b), del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, sollevata con il rilievo che tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 3 cost. proprio perché stabilisce un automatismo tra la segnalazione effettuata da parte di uno Stato dell’area Schengen e il divieto di regolarizzazione. 

Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la predetta questione, evidenziando che la norma in contestazione si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata che consenta di escludere ogni automatismo e di far salve le valutazioni discrezionali dell’Autorità di pubblica sicurezza.

In precedenza, peraltro, il Tar Emilia Romagna, Sez. I, con la sentenza n. 1097 del 20 agosto 2003, aveva affermato che “non solo non vi è automatismo tra segnalazione Schengen da parte di uno Stato estero e revoca/diniego del permesso di soggiorno da parte dell’Autorità di P.S.; ma che, viceversa, l’automatismo corre semmai nella direzione opposta, e cioè quella della doverosità del ritiro della segnalazione SIS da parte dello Stato estero ove, a consultazione effettuata, l’Autorità italiana tenga fermo il titolo di soggiorno rilasciato”.

La revoca o il diniego del permesso di soggiorno può pertanto ritenersi “proceduralmente erronea e giuridicamente contrastante con le disposizioni della Convenzione Schengen”. Il Tar Campania ha pertanto accolto il ricorso, rilevando che non risultavano dal provvedimento impugnato le effettive ragioni della segnalazione in base alla quale è stata rigettata la richiesta di emersione.

Il provvedimento di diniego è stato annullato perché le autorità italiane, anziché avviare, prima dell’adozione di detto provvedimento, la necessaria procedura di consultazione con le Autorità estere, onde poi procedere alle conseguenti valutazioni discrezionali - ha fatto derivare in via automatica dalla suddetta segnalazione il rigetto della richiesta di sanatoria.

 

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