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Cittadinanza per bambini nati in italia

La cittadinanza per bambini stranieri nati in Italia è un argomento da anni al centro del dibattito politico, tra proposte di riforma dello ius soli, successivamente circoscritte allo ius solitemperato e allo ius culturae.

Tuttavia, fino a oggi, nessuna di queste riforme, dirette a riconoscere maggiori diritti ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, sono andate a buon fine. Un progetto di legge, presentato nel 2015, è rimasto del tutto arenato. Il Governo si propone di dargli nuova vita ma le opposizioni fanno dura resistenza.

Ma andiamo a vedere qual è la situazione attuale della cittadinanza per bambini nati in Italia.

Cittadinanza per bambini nati in italia con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti

La cittadinanza per stranieri nati in Italia si fonda ancora sull’art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, ovvero “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

In sostanza, i bambini nati in italia da genitori stranieri devono risiedere nel territorio della Repubblica dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Entro il compimento del 19° anno di età sono avvisati dal Comune di residenza che possono presentare dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana.

Si ricorda che l’interessato può colmare eventuali “buchi di residenza” con documentazione suppletiva che può dimostrare che egli era presente, laddove la mancata iscrizione anagrafica sia stata imputabile a omissione dei genitori quando l’interessato era in tenera età.

Ma esiste un’ipotesi, prevista dalla lettera b), 1° comma, dell’art. 1 legge 5 febbraio 1992 n. 91, in cui il bambino nato in Italia è considerato italiano; ovvero quando entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Tolta questa eccezione lo straniero nato in Italia, almeno ad oggi, non acquista la cittadinanza italiana, non esistendo un effettivo e integrale ius soli.

Chi nasce in territorio italiano da genitori stranieri?

Chi nasce in territorio italiano da genitori stranieri, allo stato attuale della legge, deve attendere la maggiore età per poter effettuare la scelta di diventare cittadino italiano. Durante la minore età egli sarà considerato straniero, seguendo la cittadinanza dei genitori stranieri in Italia. L’unica ipotesi di acquisto della cittadinanza ius solisi ha quando entrambi i genitori del bambino nato in Italia sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo l’ordinamento dello Stato a cui essi appartengono.

Contatta lo Studio Legale Francesco Boschetti

Come si acquista la cittadinanza italiana per nascita?

La cittadinanza italiana per nascita si fonda sullo ius sanguinis, che costituisce il cardine principale della nostra legge in materia di cittadinanza, precisamente sull’art. 1, che stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. La cittadinanza quindi si trasmette per sangue e non per atto di un’autorità.

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Chi nasce in Italia è cittadino italiano?

Ai sensi dell’art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, chi nasce in Italia è cittadino italiano se padre o madre sono cittadini italiani. Se invece i genitori sono stranieri, allo stato attuale della legge, il bambino è considerato straniero e soltanto al conseguimento della maggiore età potrà aver luogo la scelta di acquistare la cittadinanza italiana. L’unica ipotesi in cui il bambino nato in Italia è italiano si ha quando entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Contatta lo Studio Legale Francesco Boschetti

Quando uno straniero diventa cittadino italiano?

Uno straniero può diventare cittadino italiano per più vie: iure sanguinis, quando è in grado di dimostrare la discendenza da avo italiano; per concessione dello Stato, dimostrando di essere compiutamente integrato in Italia dal punto di vista reddituale, di essere residente in Italia per un numero ininterrotto di anni e di non avere problemi con la giustizia; per riconoscimento causa matrimonio, in presenza di un matrimonio valido ed efficace con cittadino italiano, quando lo straniero è residente in Italia da 2 anni dopo il matrimonio (1 anno, in presenza di figli), oppure dopo 3 anni dal matrimonio (o 1 anno e mezzo, in presenza di figli), se residente all’estero. Ci sono altre ipotesi di acquisto della cittadinanza, meno frequenti nella prassi, ovvero per adozione di minorenne, per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della paternità, per elezione della cittadinanza da parte dei figli riconosciuti o dichiarati durante la maggiore età, per chi è figlio di genitori, o ha ascendenti in linea retta entro il secondo grado, che sono stati cittadini italiani per nascita e poi l’abbiano persa o via abbiano rinunciato.

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