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Tutela contro il razzismo

Atti e comportamenti discriminatori. Il D. Lgs. n. 215/2003

Il D. Lgs. n. 215/2003 recepisce la direttiva 29/06/200, 2004/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dalla etnia. Tale direttiva, all'art. 2, stabilisce che "per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica"

Ricorre la discriminazione diretta quando "per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quando sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga".

La discriminazione indiretta, invece, ricorre quando "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone"

Sono ritenuti atti discriminatori sia le molestie intese a porre in essere comportamenti indesiderati per motivi di razza o di origine etnica, aventi la finalità di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo, sia l'ordine di discriminare persona per le stesse ragioni. Il D. Lgs. n. 215/2003 integra e completa il precedente quadro di tutela di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 286/1998, anche se tra le due normative si evince una sovrapposizione di tutela, in particolare nei rapporti con i pubblici poteri e con riferimento all'accesso e alle condizioni di lavoro.

Il principio della parità di trattamento si applica a tutte le persone dei settori pubblici e privati, per quanto concerne l'accesso al lavoro, all'orientamento, l'affiliazione e le attività nelle organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro, o di altre organizzazioni professionali, la protezione sociale, l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso ai beni e servizi.

Non si tratta di discriminazione laddove, per la natura di una certa attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, la razza o l'origine costituiscano un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività stessa. Il quadro si completa con l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che assicura il godimento dei diritti e delle libertà senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale.

La tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale avverso le condotte discriminatorie è regolata dall'art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998, il quale prevede che "quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell'istante".

Quanto al procedimento, "Il Tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto", e in seguito, "provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi".

Inoltre, "nei casi di urgenza il Tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni, per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto". Com'è evidente, si tratta di un procedimento cautelare, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 7 marzo 2008 n. 6172, cui si applicano le norme sul procedimento cautelare uniforme previsto dal Libro IV, Titolo I, Capo III c.p.c. in quanto compatibili.

L'onere probatorio

Nel processo la parte lesa è tenuta a provare i fatti dimostrativi della condotta discriminatoria attuata in suo danno, mentre il giudice con l'accertamento del fatto può fondare la sua decisione sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729, comma 1° c.c. Il giudice, oltre a ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, può anche condannare il responsabile al risarcimento del danno non patrimoniale.

Dunque il sistema della prova si basa sul regime della prova presuntiva, in quanto la previsione di una radicale inversione dell'onere della prova è apparsa non conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico.

Infatti nel nostro ordinamento l'inversione dell'onere della prova esiste soltanto in determinate ipotesi previste dalla legge, mentre la disposizione comunitaria, pur non prevedendola, ha comunque adottato un sistema di favore per la parte lesa, tanto è vero che rispetto ad elementi di fatto idonei a fondare in termini gravi, precisi e concordanti la presunzione dell'esistenza di atti o condotte discriminatorie, la parte convenuta viene onerata della prova liberatoria circa l'insussistenza della discriminazione.

 

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