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Cittadinanza la possiamo ottenere o per matrimonio o per residenza: quali sono le regole?

Il riconoscimento e la concessione della cittadinanza italiana a stranieri avvengono nell'ambito delle norme della legge 5 febbraio 1992 n. 91, la quale prevede come principio cardine della materia lo ius sanguinis, e, in secondo luogo, la possibilità per gli stranieri di naturalizzarsi italiani in presenza di determinati requisiti.

In primo luogo, lo straniero può presentare richiesta di cittadinanza per matrimonio. L'istanza presuppone, per l'appunto, che il richiedente sia coniugato con cittadino italiano. Ricordiamo che il matrimonio deve essere valido ed efficace non solo all'atto della presentazione della domanda, ma fino alla conclusione del procedimento, ovvero alla data di adozione del decreto che conferisce la cittadinanza italiana. Non deve essere intervenuto quindi il divorzio, né la separazione tra i coniugi, neppure di fatto.

La domanda di cittadinanza per matrimonio può essere presentata dopo 2 anni di residenza successivi al matrimonio, se l'interessato risiede in Italia, oppure dopo 3 anni dal matrimonio, se il richiedente risiede all'estero e la domanda viene presentata tramite consolato italiano. Tali termini sono dimezzati in presenza di figli.

L'altra possibilità, la più utilizzata, è quella della richiesta di cittadinanza per residenza, che può essere presentata quando lo straniero possiede 10 anni ininterrotti di residenza legale in Italia, o altro periodo previsto dall'art. 9 della legge n. 91/1992 (es. 4 anni per i cittadini dell'Unione). "Residenza legale" significa una residenza certificata dall'iscrizione anagrafica e, in generale, avvenuta nel rispetto delle norme in materia di soggiorno e immigrazione degli stranieri in Italia.

Per presentare la domanda lo straniero deve compilare un modello per la cittadinanza per residenza, iscrivendosi sul portale immigrazione predisposto dal Ministero dell'Interno, al quale deve essere allegata la documentazione richiesta: atto di nascita e certificato penale del paese di origine, debitamente tradotti e legalizzati (o apostillati, se lo Stato di formazione degli atti aderisce alla Convenzione Aja del 1961), più il permesso di soggiorno e la carta d'identità.

Altra possibilità è l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia, che abbia risieduto nel territorio nazionale, ininterrottamente, fino alla maggiore età. Egli ha la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana con una semplice "elezione" presso il Comune di residenza, da effettuarsi entro un anno dal compimento dei 18 anni.

Al di fuori di questa opportunità, attualmente la legge italiana non riconosce lo ius soli, sebbene siano in atto, da diversi anni, proposte di riforma, che prevedono anche la cittadinanza per lo ius culturae, le quali devono ancora affrontare un lungo percorso di approvazione.

 

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