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Doppia cittadinanza: quando è possibile averla?

Le leggi italiane prevedono la possibilità di avere doppia o plurima cittadinanza. Ovvero, a differenza di molti Stati in cui l’acquisto di una nuova cittadinanza determina la perdita di quella originaria, in Italia, salvo il rispetto del principio di reciprocità, il cittadino di un altro Stato che voglia acquistare la cittadinanza italiana, in presenza dei necessari requisiti potrà ottenerla, conservando la propria.

Ma quali sono i requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana per stranieri?

La legge 5 febbraio 1992, n. 91 definisce le modalità di acquisto della cittadinanza, stabilendo come principio cardine quello dello ius sanguinis: ai sensi dell’art. 1, difatti, è cittadino per nascita il figlio di madre o padre italiani, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitori siano ignoti o privi di cittadinanza, oppure se le norme dello Stato di provenienza dei genitori escludano che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza. Sono considerati cittadini, altresì, i figli di ignoti che vengano ritrovati nel territorio della Repubblica, qualora non sia possibile provare che possiedono altra cittadinanza.

Ottenere la doppia cittadinanza con l'avvocato Francesco Boschetti

Acquista la cittadinanza anche lo straniero adottato da cittadino italiano nella minore età; l’adottato maggiorenne, invece, dovrà attendere 5 anni dalla data dell’adozione per potere presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge sopra citata.

Determina l’acquisto dello status civitatis anche il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio; se tale dichiarazione/riconoscimento avviene nei confronti di un maggiorenne, lo stesso potrà conservare lo stato della propria cittadinanza, ma potrà, altresì - entro un anno dalla dichiarazione/riconoscimento - dichiarare di scegliere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

L’art. 4 della legge n. 91/1992 prevede che possa divenire cittadino italiano anche lo straniero nato in Italia che abbia risieduto ininterrottamente e legalmente nel territorio dello Stato fino alla maggiore età, ma la dichiarazione di volere acquistare la cittadinanza deve essere effettuata inderogabilmente entro un anno da tale data.

Questa norma riflette l'assenza di riconoscimento attuale in Italia dello ius soli, fortemente dibattuto a livello politico, con tentativi di riforme che non hanno avuto alcun esito. In sostanza, non esiste alcun diritto alla cittadinanza per nascita sul suolo italiano, poiché il requisito della nascita deve essere accompagnato da quello della residenza continuativa e ininterrotta in Italia fino al raggiungimento della maggiore età: momento in cui l'interessato può eleggere la cittadinanza italiana (entro il termine di un anno, per cui entro il raggiungimento del diciannovesimo anno di età).

Ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri è possibile anche qualora costoro abbiano madre, padre o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini per nascita, nelle seguenti ipotesi: a) se decidono di prestare servizio militare per l’Italia; b) se assumono pubblici impieghi alle dipendenze dello Stato; c) al compimento della maggiore età, se risiedono già da due anni in Italia.

L’art. 5 della Legge citata stabilisce la possibilità - da parte dello straniero – di acquistare la cittadinanza anche a seguito di matrimonio con un cittadino italiano.

I requisiti necessari per presentare la domanda sono due anni di residenza legale in Italia dalla data del matrimonio (oppure tre anni se i coniugi risiedono all’estero) e l’assenza di condanne penali per alcune tipologie di reati, oltre, naturalmente, all'assenza di pericolosità per la sicurezza dello Stato. In presenza di figli i termini sopra indicati sono dimezzati.   

Ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri, infine, è possibile, in base a quanto previsto dall’art. 9 della Legge 91/92, in presenza del requisito della residenza legale e ininterrotta in Italia, laddove per residenza "legale" si intende quella anzitutto "anagrafica", e in secondo luogo, conforme a tutte le norme ed istituti del diritto dell'immigrazione che regolano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.

Occorrono 3 anni per lo straniero nato nel territorio della Stato o che abbia uno dei genitori o uno degli ascendenti di secondo grado in linea retta italiani per nascita; 4 anni di residenza occorrono per il cittadino di uno Stato dell'Unione; 5 anni per l’apolide e per chi sia stato riconosciuto rifugiato, 5 anni dalla data dell’adozione, come già detto, per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, 10 anni - ipotesi base e più frequente - per lo straniero extracomunitario che non si trova nelle particolari circostanze di cui sopra.

Come richiedere la doppia cittadinanza italiana?

Le modalità di richiesta della doppia cittadinanza italiana variano a seconda del titolo per cui si effettua detta richiesta: nei casi di naturalizzazione, per essere lo straniero residente sul territorio nazionale da un certo numero di anni, o coniuge di cittadino italiano, la domanda per la doppia cittadinanza italiana si presenta al Ministero dell’Interno tramite procedura telematica. Nei casi invece di cittadinanza iure sanguinis, la domanda si presenta in via amministrativa (tramite consolato italiano, se il richiedente risiede all’estero, o tramite comune di residenza, se il richiedente risiede in Italia), o per via giudiziale, quando il diritto è contestato: si tratta dei casi di discendenza per via materna, o anche per via paterna quando c’è una lunga fila di attesa nel Consolato per veder decisa la propria domanda.
La domanda di doppia cittadinanza italiana di chi è nato in Italia e vi ha vissuto fino al raggiungimento della maggiore età, da richiedersi entro il compimento dei 19 anni, può essere presentata in Comune.

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Quando un immigrato diventa cittadino italiano?

Un immigrato diventa cittadino italiano quando risiede in Italia per almeno 10 anni (4 anni, se comunitario, o per il differente periodo previsto dalla legge) o quando contrae matrimonio con cittadino italiano, dopo un determinato periodo di residenza, che cambia in relazione al fatto che la coppia abbia o meno dei figli. È possibile avviare una procedura di naturalizzazione, con domanda telematica indirizzata al Ministero dell’Interno (se per residenza) o alla Prefettura competente per territorio (se per matrimonio).

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