Il ricorso contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare o del visto d’ingresso o del permesso di soggiorno per motivi familiari
Il procedimento per richiedere il ricongiungimento familiare si presenta come bifasico: si parte con la richiesta del nulla osta al ricongiungimento, che deve obbligatoriamente presentarsi per via telematica, attraverso il portale immigrazione del sito web del Ministero dell’Interno.
La domanda di nulla osta, corredata dei dati richiesti e dei documenti attestanti l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge in materia di ricongiungimento familiare, entra nel sistema informatico della Prefettura competente, che svolgerà l’istruttoria attraverso il suo organismo specifico che porta il nome di “Sportello Unico per l’Immigrazione”.
L’istruttoria consiste essenzialmente in due attività:
- Nell’acquisizione del parere della competente Questura, che deve dichiarare se sussistano o meno motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale. Un controllo essenziale, ad esempio, è se lo straniero che deve fare ingresso in Italia è segnalato nel Registro d’Informazione Schengen (SIS). In tal caso, poiché soggetto indesiderato nell’Area Schengen, il nulla osta non può essere rilasciato.
- Nell’esaminare la documentazione allegata alla domanda telematica, al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti inerenti il legame parentale, il reddito, l’alloggio e la copertura assicurativa.
Il nulla osta deve essere rilasciato entro 90 giorni. Successivamente gli atti passano all’Ambasciata italiana competente, che dovrà valutare esclusivamente l’autenticità dei documenti inerenti i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, senza potersi addentrare nel merito dell’istanza.
Quando l’Ambasciata non solleva contestazioni e rilascia il visto, il familiare, fatto regolare ingresso in Italia, richiede alla Questura, entro 8 giorni, il rilascio del permesso di soggiorno “per motivi familiari” attraverso kit postale.
Tuttavia, e accade sovente, l’istruttoria può anche avere esito negativo. In tal caso, invece del nulla osta, la Prefettura emette il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare. Inoltre, è possibile che la Prefettura emetta sì il nulla osta al ricongiungimento, ma che l’Ambasciata italiana neghi ugualmente il visto d’ingresso, per vizi di autenticità inerenti la documentazione allegata.
Il diniego, con minori probabilità, può essere emesso dalla Questura in relazione all’ultimo provvedimento richiesto, ossia il permesso di soggiorno per motivi familiari. In tutti i casi, il diniego deve essere adottato con provvedimento motivato e preceduto dal c.d. preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Lo straniero che, pur dopo aver collaborato con l’Amministrazione con le dovute integrazioni documentali o cercando di risolvere dubbi sui requisiti o il vincolo di parentela o di coniugio, riceve il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del visto d’ingresso o, anche in seguito, del permesso di soggiorno per motivi familiari, può presentare ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Tale possibilità è prevista dalla legge genericamente per tutti i casi in cui l’autorità amministrativa abbia emesso un provvedimento di diniego in materia di diritto all’unità familiare.
Competente, in ogni caso, è il giudice ordinario (ovvero, il Tribunale Civile, Sezione specializzata in materia di immigrazione, che giudica con il rito sommario), e non quello amministrativo, trattandosi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
In caso di accoglimento del ricorso, l’ordinanza può disporre il rilascio del visto anche in assenza di nulla osta al ricongiungimento. Il giudice ordinario, dunque, ha un potere di annullamento e può sostituirsi all’amministrazione inadempiente, in un campo ritenuto fondamentale dal nostro legislatore, qual è il diritto all’unità familiare.
A riprova della particolare tutela riservata a questa specifica materia, va detto che gli atti del giudizio sono esenti da contributo unificato, imposta di bollo e di registro e di ogni altra tassa.
Per presentare ricorso avverso i provvedimenti di diniego in materia di unità familiare, come qualsiasi altra ipotesi di ricorso all’autorità giudiziaria, è necessario avvalersi di un avvocato iscritto all’ordine degli avvocati, la cui abilità dovrà manifestarsi soprattutto nella fase preliminare all’instaurazione della causa, valutando requisiti e documenti previsti dalla normativa in materia di ricongiungimento familiare.