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Cittadinanza italiana per i figli di stranieri naturalizzati italiani

La prassi amministrativa, ai fini di poter presentare domanda di cittadinanza italiana, prevede il termine dimezzato di 5 anni di residenza legale in Italia, rispetto al termine ordinario di 10, per i figli maggiorenni di cittadini stranieri naturalizzati italiani.

Va premesso che la questione si pone esclusivamente con riguardo ai figli maggiorenni dello straniero già naturalizzato italiano, poiché ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 91/1992 il figlio minorenne acquista la cittadinanza insieme al genitore, se convive con esso.

Sebbene non esista una disposizione di legge specifica che preveda questo trattamento privilegiato, la Pubblica Amministrazione da tempo ritiene di poter equiparare il figlio maggiorenne di genitore naturalizzato cittadino italiano al figlio maggiorenne adottato da cittadino italiano. 

Riguardo alla seconda fattispecie, infatti, l’art. 9, lettera b) della Legge n. 91/1992, prevede che la cittadinanza può essere concessa “allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno 5 anni successivamente all’adozione”.

Nel caso invece del figlio di straniero naturalizzato italiano, i 5 anni cominciano a decorrere dalla data della naturalizzazione del genitore, la quale si dà per effettiva dal giorno successivo al giuramento.

Probabilmente, questa applicazione analogica dell’art. 9, lettera b) Legge n. 91/1992 ai figli di stranieri naturalizzati italiani ha avuto tra le sue finalità quella di rimediare a una situazione pregiudizievole avvenuta a danno di coloro che, alla data di presentazione della domanda di cittadinanza dei genitori erano minorenni, ma che al momento della definizione di detta domanda hanno raggiunto la maggiore età.

Tale situazione si è sempre verificata a causa della violazione del termine di legge (ex 730 giorni) previsto per la conclusione dei procedimenti in materia di cittadinanza italiana, e c'è da temere che il problema si ripeterà anche con il nuovo termine di 48 mesi introdotto dal Decreto Sicurezza: ragione per cui è opportuno che i richiedenti la cittadinanza, in presenza di figli di 17, 16 anni o anche 15 anni, si attivino il prima possibile per sollecitare la pratica di cittadinanza.

Infatti, i tempi naturali di attesa per le pratiche di cittadinanza non sollecitate si aggiravano intorno ai 4 anni, e ora l'attesa media potrebbe anche estendersi.

 

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