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Al via le domande di cittadinanza anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Al via le domande di cittadinanza anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

L'11 febbraio 2017 sono entrati in vigore i decreti n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, attuativi delle unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76 – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”).

Da questa data unioni civili e cittadinanza coesistono: infatti è concesso presentare domanda di cittadinanza anche gli stranieri facenti parte di un'unione civile con cittadino italiano, disciplinata dalla Legge “Cirinnà” , secondo le norme e le procedure previste per la domanda di cittadinanza per matrimonio , art. 5, L. 91/1992.

Domande di cittadinanza anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

La Legge n. 76/2016 ha parificato l’unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio, per cui, tale adeguamento trova applicazione anche per le norme sull’immigrazione, sulle unioni civili e cittadinanza italiana.

Di fatto, quindi, oggi può presentare domanda di cittadinanza chi ha contratto un’unione civile in Italia oppure ha registrato l’unione civile in altro Stato dell’Unione in cui essa era ammessa e disciplinata già da tempo (ad esempio, la Spagna).

Per chi ha contratto unione civile in Italia, sarà necessario attendere due anni dalla celebrazione dell’unione civile per poter richiedere la cittadinanza italiana.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 5, Legge n. 91/92, "Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano" - quindi, nel caso in esame, il partner dello stesso sesso - "puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio" - s'intenda: dopo la celebrazione dell'unione civile - "risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero...".

Stante la parificazione matrimonio=unione civile, i requisiti sono esattamente gli stessi della procedura relativa alla cittadinanza per matrimonio. Pertanto, l’unione civile dovrà permanere durante tutto il procedimento, fino all’adozione del decreto ("qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi").

Inoltre, saranno applicabili gli elementi ostativi di cui all’art. 6, comma 1, della Legge n. 91/1992, la cui esistenza pregiudicherà il riconoscimento della cittadinanza.

Anche per le unioni civili, la cittadinanza rappresenterà un atto di riconoscimento e non una concessione come vale per la cittadinanza per residenza.

A meno che non sussistano uno o più requisiti ostativi sopra indicati, la cittadinanza, per lo straniero facente parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo, e pertanto il provvedimento amministrativo non è discrezionale ma vincolato. Con l’approvazione della legge Cirinnà, unioni civili e cittadinanza sono diventati due istituti molto vicini e connessi.

 

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