Risanamento della posizione giudiziaria
Lo straniero che intende ottenere la concessione della cittadinanza italiana o altri importanti benefici in materia di immigrazione, come ad esempio il permesso per soggiornanti di lungo periodo UE, non deve avere – né aver avuto - problemi con la giustizia.
Lo Stato italiano, infatti, valuta il requisito della corretta integrazione come il più importante, prima ancora dei redditi e del lavoro, e l’integrazione si riassume innanzitutto nel rispetto delle leggi penali e delle norme di civile convivenza, ovvero nella dimostrazione che lo straniero condivide i valori del nostro ordinamento.
Quasi sempre, lo straniero, dopo aver maturato dieci anni di residenza legale in Italia, è smanioso di presentare domanda di cittadinanza per residenza.
Tuttavia la sua situazione penale non è pulita, esistendo a suo carico una o più condanne, o procedimenti penali in corso, oppure notizie di reato. In questi casi è obbligo deontologico del professionista informare il cliente dei profili di criticità della sua pratica, a prescindere che questa debba essere ancora avviata o che l’incarico riguardi il sollecito di una domanda di cittadinanza già presentata.
Lo straniero può essere convinto in buona fede di non avere (più) problemi con la giustizia, dopo aver richiesto il certificato del casellario giudiziale, verificando che sullo stesso nulla risulta.
In realtà, questo “nulla” stampato al centro del foglio, potrebbe essere ingannevole, nel senso che, a favore dello straniero, potrebbe essere stata applicata la “non menzione della condanna sul casellario giudiziale”, frutto di disposizioni di legge o di un beneficio concesso dal giudice penale.
L’unico certificato che fa fede, in merito ai trascorsi penali dello straniero, e che noi ci raccomandiamo sempre di richiedere prima di pensare alla cittadinanza, è la “visura storica delle iscrizioni nel casellario giudiziale”.
Bisogna ricordare che la non menzione della condanna nel casellario riguarda solo i certificati richiesti dai privati, mentre la Pubblica Amministrazione ha accesso a tutta la posizione penale del richiedente, per cui Prefetture e Ministero possono accedere anche a condanne che hanno avuto il beneficio della non menzione, nonché alle semplici denunce, segnalazioni e notizie di reato.
Per questo motivo, in determinati casi, piuttosto che intestardirsi con una domanda di cittadinanza, o di carta di soggiorno o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo Ue, con elevato rischio di rigetto, appare piuttosto opportuno avviare una pratica di indagine e di successivo risanamento della posizione giudiziaria.
Questa pratica si articola generalmente nelle seguenti fasi:
- Richiesta di tutti i certificati penali (visura storica delle iscrizioni nel casellario giudiziale, certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, certificato di iscrizione nel registro degli indagati);
- Istanza di accesso nelle banche dati delle Forze di Polizia, per verificare se a carico dello straniero esistono notizie di reato;
- Istanza di riabilitazione o di estinzione del reato, a seconda del caso specifico;
- Istanza di oscuramento della relativa notizia di reato dalle banche dati della Polizia;
- Istanza di accesso al Sistema d’Informazione Schengen (SIS), se lo straniero si trova all’estero e il beneficio richiesto è un visto d’ingresso in Italia;
- Istanza di cancellazione dal SIS se l’accesso ha evidenziato l’esistenza di segnalazioni a carico dello straniero che intende fare ingresso in Italia.
L’elevato tecnicismo della materia rende necessaria l’assistenza di un legale esperto in diritto dell’immigrazione, il quale, per etica professionale, dovrà dare consigli al cliente finalizzati a prevenire possibili provvedimenti di rigetto.
In molti casi, infatti, prima di richiedere un determinato beneficio (cittadinanza o altro), lo straniero è obbligato a compiere delle manovre preliminari, e una di queste è certamente la pratica per il risanamento della propria posizione giudiziaria.