Annullato un buco di residenza con ordinanza del Tribunale di Ancona del 9 aprile 2024
Un nostro cliente proveniente dal Libano, titolare del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-Ue, e residente ad Ancona, nel 2013 è stato colpito da un provvedimento di cancellazione anagrafica per rettifiche post censuarie. Appena venuto a conoscenza di tale provvedimento, egli si adoperava a chiedere la reiscrizione e, con decorrenza 2017, veniva nuovamente iscritto nell’anagrafe del Comune di Ancona.
L’interessato ci ha contattati perché voleva ottenere la revoca del provvedimento di cancellazione della residenza anagrafica, e, con la nostra guida, ci ha prodotto una serie di documenti che hanno dimostrato la sua presenza nel Comune di Ancona anche nel periodo in cui era stato cancellato.
Quindi, abbiamo presentato ricorso al Tribunale di Ancona, allegando una serie di documenti idonei a dimostrare la carriera universitaria del nostro cliente fino al conseguimento di diversi titoli di laurea. In particolare, abbiamo prodotto certificazione da cui risultavano tutti gli esami sostenuti, dal 2013 al 2016.
Inoltre, abbiamo dimostrato che dal 2013 fino al 2017, egli aveva ricevuto in locazione più appartamenti siti in Ancona, relativamente ai quali si è provveduto a depositare in giudizio i relativi contratti, debitamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
Ebbene, il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso, affermando che la copiosa documentazione da noi prodotta “dimostra la sussistenza di una netta discrepanza tra la situazione formale e quella sostanziale in merito alla residenza del ricorrente, attestando l’obiettivo e unico elemento di riscontro della effettiva residenza dello stesso ad Ancona […] nonché la sua intenzione di stabilirsi in modo non temporaneo, ma stabile, in questo Comune, individuato come il centro della propria vita sociale, di studi e di relazione”.
Il Giudice di Ancona ha ritenuto di precisare che “La res litigiosa del presente giudizio non è cristallizzata nel provvedimento di cancellazione e/o limitata alla valutazione formale della sua illegittimità ma si estende alla pretesa sostanziale che l'interessato ha inteso far valere e con cui si è prospettata l'invalidità dell'atto amministrativo, chiedendo la conseguente rimozione della situazione antigiuridica da esso creata. Le suesposte considerazioni appaiono già sufficienti per ritenere l’atto di cancellazione dai registri anagrafici una soluzione illegittima, puramente formalistica (in quanto solo “formalmente” rispettosa della procedura prevista per il caso di irreperibili da censimento e segnatamente della Circolare n. 15/2011), per non aver provato il Comune di aver provveduto alla cancellazione solo a seguito di un approfondito accertamento né di aver debitamente trasmesso all’interessato il provvedimento conclusivo di cancellazione”.
Inoltre, è stato riconosciuto il motivo degno di nota del ricorrente per agire in giudizio, cioè il pregiudizio da lui subito, affermando che, a causa del provvedimento illegittimo di cancellazione anagrafica, egli “si troverebbe a dover attendere il mese di aprile 2027 al fine di poter presentare la domanda di cittadinanza italiana altrimenti ottenibile già da ora (sul punto, si v. Tar Lazio, Sez. Quinta- bis, 11 luglio 2023)".
Dunque, il Tribunale di Ancona ha disapplicato in quanto illegittimo il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento emesso nel 2013 a carico del nostro assistito, e, per l’effetto, ha accertato che la residenza del medesimo nel Comune di Ancona si è protratta ininterrottamente anche nel periodo dal 2013 al 2017, con conseguente ORDINE di ANNOTAZIONE nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ancona.