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Permesso di soggiorno e divieto di espulsione

L'art. 19 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede alcuni casi in cui lo straniero non può essere espulso dal territorio dello Stato.

Il primo comma prevede l'ipotesi più grave che rimanda ai principi della protezione internazionale: ossia, in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 

Il comma 2° prevede il divieto di espulsione, salvo che per motivi di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'art. 13, nei confronti:

  • degli stranieri minorenni, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
  • degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
  • degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (si ricorda che prima dell'entrata in vigore della Legge n. 94 del 2009, i parenti considerati erano quelli entro "il quarto" grado e non il secondo. La nuova disciplina è pertanto più restrittiva);
  • delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Qualche dubbio interpretativo è sorto per la mancata previsione del divieto di espulsione dello straniero convivente "more uxorio" con un cittadino italiano.

Tuttavia si è rilevato che la convivenza more uxorio per sua stessa natura non presenta i caratteri di stabilità e certezza richiesti dal legislatore, prevedendo il divieto di espulsione soltanto per lo straniero coniugato con il cittadino italiano.

Ciò premesso, l'art. 28 del D.P.R. 394/1999 prevede espressamente che quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno, distinguendo le seguenti ipotesi:

  • "permesso di soggiorno per minore età", salvo l'iscrizione del minore degli anni 14 nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
  • "permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore", di cui all'art. 11, comma 1° lettera c-sexies, previo parere del Comitato per i minori stranieri;
  • "permesso di soggiorno per motivi familiari", nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze suddette (parentela entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana);
  • "permesso di soggiorno per cure mediche", per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
  • "permesso di soggiorno per motivi umanitari", negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui al sopra citato art. 19, comma 1° del D. Lgs. 286/1998.
 

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