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Art. 31 comma 3° del Testo Unico sull'Immigrazione

L'art. 31 comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione, "Disposizioni a favore dei minori" prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni contenute nella stessa normativa. 

L'autorizzazione decade nel momento in cui vengono a cessare i gravi motivi che giustificavano il provvedimento di autorizzazione.

La giurisprudenza si è divisa sul concetto di "gravi motivi". Secondo un orientamento più restrittivo, ai fini dell'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza del familiare straniero del minore che si trovi nel territorio italiano è necessario, affinché possa parlarsi di gravi motivi, che venga accertata l'esistenza di una situazione di emergenza, dovuta all'assenza o all'allontanamento improvviso del genitore. Deve altresì trattarsi di una circostanza eccezionale e contingente, che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore.

Tali motivi non possono pertanto ravvisarsi nelle ordinarie e classiche necessità di accompagnare il processo educativo e di integrazione del minore, anche nel contesto scolastico, trattandosi di situazioni incompatibili con il carattere della temporaneità e della eccezionalità (es. App. Milano, decreto 27 marzo 2008 n. 30, Trib. minorenni Torino, decreto 17 febbraio 2009, Cass. Civ. 28 maggio 2008 n. 14063, Cass. Civ. 15 gennaio 2007, n. 747).

Si è ad esempio affermato che non integra il requisito delle straordinarie e gravi esigenze in questione l'interesse alla scolarizzazione fino al compimento dell'istruzione obbligatoria, in quanto si tratta di un'ordinaria esigenza connessa al processo educativo e formativo del minore (es. Cass. Civ. 2 ottobre 2008 n. 24471), e non è sufficiente la semplice esigenza di garantire al minore un'integrazione o condizioni di vita migliori rispetto a quelle godibili nel Paese di origine (es. Trib. Minori Torino, decreto 17 febbraio 2009).

Un'interpretazione estensiva, al contrario, ritiene che il riferimento allo sviluppo psico-fisico del minore debba leggersi alla luce del principio della prioritaria considerazione del superiore interesse del fanciullo ex art. 28 del Testo Unico sull'Immigrazione e del diritto all'unità familiare (es. Corte Appello Torino, decreto 18 marzo 2009). Questa corrente è stata avvalorata da una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2006 (la n. 22216), e può essere sintetizzata con il principio secondo cui la temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore non presuppone necessariamente l'esistenza di una situazione di emergenza o circostanze contingenti o eccezionali, potendo essere connessa anche solo con la tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione e del sicuro danno all'equilibrio psico-fisico che determina in tale situazione l'allontanamento o l'assenza di uno dei genitori.

Anche la sentenza Cass. n. 2647/2011 ha avallato questa seconda interpretazione.

Tuttavia, è stato anche affermato che l'interesse del fanciullo, per quanto importante, debba comunque bilanciarsi con il legittimo interesse alla legalità e sicurezza dello Stato (Cass. Civ. 19 febbraio 2008 n. 4197).

La norma, in sostanza, richiede un "quid pluris" e cioè la sussistenza di gravi motivi, mentre il richiamo all'unità familiare non considera che si tratta comunque di un diritto condizionato, che va a derogare un intero impianto normativo attinente all'ingresso e al soggiorno dei cittadini stranieri in Italia. In sostanza, neanche le Sezioni Unite hanno inteso dire che nel caso di allontanamento del genitore si possa prescindere dalla sussistenza, in concreto, dei "gravi motivi", che pertanto non possono essere considerati "in re ipsa", in quanto occorre un'attenta verifica, caso per caso.

Passando all'elemento temporale, possiamo affermare che i gravi motivi in questione debbono preesistere rispetto alla richiesta di permesso in deroga, non possono essere futuri ed eventuali, e se vengono meno determinano la revoca del provvedimento di autorizzazione, che in ogni caso ha natura temporanea. Detta disposizione, pertanto, impone al Tribunale per i minorenni di emettere un decreto di autorizzazione per un periodo di tempo "determinato", beninteso che il decreto di autorizzazione perde efficacia anche con il raggiungimento della maggiore età della persona nel cui interesse il decreto stesso era stato emanato.

La Cassazione ha inoltre affermato che l'attualità dei gravi motivi costituisce presupposto essenziale solo nel caso in cui si tratti di autorizzare l'ingresso in Italia del familiare del minore, mentre nel caso di autorizzazione alla permanenza (qui il genitore si trova pertanto già in Italia), la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche consistere nell'allontanamento improvviso del genitore che dovrebbe essere espulso.

In questa sola ipotesi, pertanto, può attribuirsi valore ad una circostanza futura ed eventuale rimessa all'accertamento prudente del giudice minorile. 

 

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