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Modifiche Sanatoria 2012

Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ha apportato delle modifiche molto importanti al decreto legislativo 16 giugno 2012 n. 109 relativo alla Sanatoria 2012. 

Si tratta di norme che consentono allo straniero di agire in giudizio laddove la domanda di emersione venga respinta per colpa del datore di lavoro che ha attivato la procedura di regolarizzazione, ad esempio, come spesso accade, perché il datore di lavoro stesso non si presenta per la stipula del contratto; oppure, nei casi in cui il rapporto di lavoro venga a cessare quando la procedura di emersione non si è ancora completata.

In sintesi, le modifiche hanno riguardato l’art. 5 e hanno apportato, tra le altre, le seguenti novità che segnalo per gli stranieri che dovessero ricevere un provvedimento di rigetto in merito alla Sanatoria 2012:

  1. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata respinta per motivi esclusivamente imputabili al datore di lavoro, previo controllo dello sportello unico dell’immigrazione dell’esistenza dei vari presupposti per l’accoglimento della domanda, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione (comma 11 bis)
  2. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione non ancora definita, se il lavoratore è in possesso del requisito della presenza in Italia al 31/12/2011, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale viene rilasciato un permesso di attesa occupazione, ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, diverso da quello che ha proposto la procedura, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (comma 11 ter).
 

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