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Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero del figlio nato da due donne

Capita sempre più che venga presentata richiesta di trascrizione di un atto di nascita formato all'estero nel quale i genitori sono persone dello stesso sesso. La richiesta viene valutata dall'ufficiale dello stato civile, che, sulla base delle vigenti disposizioni, deve emettere un provvedimento di accoglimento o di rifiuto. Quest'ultimo è passibile di essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria con un ricorso contro il rifiuto della trascrizione di un atto di nascita formato all'estero.

Ricordiamo tutti la sentenza della Corte di Cassazione n. 19599 del 30 settembre 2016, che ha affrontato il caso delle due donne che avevano richiesto al Comune di Torino la trascrizione dell'atto di nascita di un minore nato all'estero, ovvero in Spagna, nel quale entrambe venivano indicate come madri, per aver una partorito e l'altra donato gli ovuli necessari per la procreazione medicalmente assistita.

L'ufficiale dello stato civile aveva negato la trascrizione per motivi di ordine pubblico: rifiuto confermato dal Tribunale di Torino, ma poi ribaltato dalla Corte d'Appello di Torino, che aveva ordinato la trascrizione dell'atto di nascita. Contro tale decisione aveva ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino e il Ministero dell'Interno.

Dalla suddetta impugnazione ha origine la sentenza della Corte di Cassazione in oggetto, che ha affrontato il tema della contrarietà all'ordine pubblico della trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, assumendo come punto fermo il principio di tutela del minore che deve risultare sempre prevalente. 

Il principale scoglio alla trascrizione è infatti l'art. 18 del d.P.R. 396/2000, per il quale "Gli atti pubblici formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico".

Proprio in relazione all'ordine pubblico, va premesso che "Quel che merita una sottolineatura non è tanto il riferimento all'ordine pubblico internazionale - secondo un orientamento ormai prevalente in giurisprudenza - quanto la definizione puntuale del suo significato inteso in senso ristretto con riferimento esclusivamente ai principi supremi e/o fondamentali della nostra Carta Costituzionale".

Dunque, in base a tale assunto, non contrasta con l'ordine pubblico la trascrizione di un atto di nascita formato in Spagna, perfettamente valido ed efficace in quello Stato, nel quale risulti la nascita di un figlio di due donne "... per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero (nella specie, in un altro paese della UE)".

È l'interesse del minore, dunque, che diviene prioritario, a vedersi riconosciuto lo status di figlio anche in Italia con tutti i diritti che ne conseguono, tra cui il riconoscimento della cittadinanza italiana, i quali non possono essere impediti dal fatto che il figlio sia stato generato da due donne.  Anche perché la mancata trascrizione determinerebbe una situazione giuridica claudicante, che rappresenterebbe un grave ostacolo per il rispetto dell'identità personale del minore. 

Nemmeno il fatto che siano state utilizzate tecniche di riproduzione non consentite dal nostro ordinamento può configurare ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico: "L'atto di nascita straniero (valido, nella specia, sulla base di una legge in vigore in un altro paese della UE) da cui risulti la nascita di un figlio da due madri (per avere l'una donato l'ovulo e l'altra partorito), non contrasta, di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 40 del 2004". Dunque nemmeno tale aspetto può costituire motivo per impedire la trascrizione dell'atto di nascita.

Infine, anche "La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, a norma dell'art. 269 c.c., comma 3, non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola".

Gli aspetti di grande rilievo della sentenza che debbono essere tenuti ben presenti dall'ufficiale di stato civile riguardano la non contrarietà all'ordine pubbliico, che esclude l'applicazione dell'art. 18 del d.P.R. 396/2000, così da impedire la intrascrivibilità dei suddetti atti, tenuto conto del bisogno di tutela e attenzione del neonato, soggetto debole in quanto minore, nei confronti del quale andrebbero a ripercuotersi tutti gli effetti negativi della mancata trascrizione in Italia del proprio atto di nascita.

 

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