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Come essere naturalizzati cittadini italiani per stranieri che abitano in Italia

Per poter richiedere la concessione della cittadinanza italiana per residenza, è necessario che, in base a quanto disposto dall'art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, l'aspirante cittadino sia in possesso di determinati requisiti.

In particolare, è necessario che il richiedente goda delle seguenti prerogative:

  1. Residenza anagrafica di almeno 10 anni in Italia continuativa e ininterrotta, nel senso che non devono sussistere buchi di tempo nel corso dei quali il richiedente abbia risieduto all'estero (il termine è ridotto a 4 anni per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o ad altra durata per i casi residui di cui all'art. 9 della L. 91/1992).
  1. Assenza di precedenti penali e procedimenti penali in corso, sia in Italia che nello Stato di origine e negli eventuali altri Stati in cui il richiedente abbia risieduto dall'età di 14 anni. A questo proposito, prima di presentare la domanda, è opportuno richiedere, oltre al certificato del casellario giudiziale e al certificato dei carichi pendenti, una «visura» delle iscrizioni nel casellario giudiziale presso l'apposito ufficio presente nella Procura della Repubblica competente per territorio. Difatti, dall'osservazione della visura potrebbero comparire illeciti che altrimenti non apparirebbero per via dei benefici di legge eventualmente concessi.
  1. Certificato attestante la conoscenza della lingua italiana per un livello non inferiore al B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (requisito introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - c.d. decreto sicurezza - , convertito nella L. 5 febbraio 1992, n. 91). Tale titolo di studio non dovrà, tuttavia, essere conseguito dai soggetti titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) e coloro che abbiano sottoscritto l'accordo d'integrazione di cui all'art. 4bis del T.U. di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, avendo già assolto il relativo onere.
  1. Redditi superiori alle soglie minime annuali previste dalla legge (8.263,31 Euro per i nuclei monofamiliari; 11.362,05 Euro con coniuge a carico; 516,00 Euro per ogni figlio a carico), a partire dai 3 anni antecedenti la domanda e per tutta la durata del procedimento, fino alla concessione della cittadinanza. Tali parametri, fissati dal Ministero dell'Interno con apposita circolare n. K.60.1 del 05.01.2007 e diretti a comprovare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, andranno dimostrati tramite apposita documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) e, laddove il richiedente non riuscisse a superare autonomamente i predetti importi, potrà comunque avvalersi dei redditi del proprio nucleo familiare, purché si tratti di redditi prodotti e tassati in Italia. Potranno, quindi, ad esempio, presentare la richiesta di cittadinanza italiana per residenza anche le casalinghe o gli studenti maggiorenni che non hanno fonti di guadagno personale ma che sono in grado di certificare che esistono altre risorse familiari che concorrono a formare il reddito necessario.

In merito al periodo di definizione del procedimento, il termine ultimo entro cui l'Amministrazione è chiamata obbligatoriamente a pronunciarsi è, per le pratiche instaurate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con legge del 18 dicembre 2020, n. 173, di 48 mesi (4 anni), mentre, per le domande inoltrate dopo il 20 dicembre 2020,  il termine è ridotto a 36 mesi (3 anni).

I suddetti termini iniziano a decorrere dalla data di presentazione della domanda e, nel caso in cui essi trascorrano inutilmente, senza, cioè, che venga adottato il provvedimento finale, lo Studio presta assistenza per la proposizione, entro 1 anno dalla scadenza del termine naturale fissato per legge, del ricorso al TAR contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

Nell'ipotesi, invece, di diniego definitivo, esperiamo, in presenza dei presupposti legali, ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. Nell'ulteriore ipotesi di preavviso di diniego, quando, cioè, l'Amministrazione anticipa, mediante apposito provvedimento, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, forniamo patrocinio attraverso la presentazione di dettagliate memorie difensive, che andranno depositate entro 10 giorni dalla notifica del preavviso, il cui scopo è quello di ribaltare l'orientamento dell'Amministrazione tramite l'esposizione delle ragioni che, invece, militano in favore dell'accettazione della domanda.

 

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