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Cittadinanza per naturalizzazione e requisito del reddito

Qual è l'importanza del requisito reddituale ai fini della concessione della cittadinanza?

Relativamente al requisito reddituale, ai fini della richiesta della cittadinanza, bisogna tener conto che la cittadinanza (eccetto che nei casi di matrimonio) viene concessa in base ad un procedimento altamente discrezionale dell’amministrazione, che valuta anche la capacità economica del richiedente. 

Dunque per l’amministrazione il richiedente deve disporre di mezzi sufficienti di sostentamento da non gravare sulla collettività.

Viene tenuta presente anche la capacità economica del nucleo familiare, ossia la somma dei redditi percepiti dai singoli membri nel nucleo familiare, con riferimento all’anno precedente. Pertanto, ove l'interessato sia inserito in un nucleo familiare, si deve tener conto, al fine di valutare la capacità di far fronte ai doveri di solidarietà economica e sociale, anche dei redditi di cui il soggetto possa fruire in quanto membro del nucleo in questione. Tale parametro di valutazione, già riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (tra le altre, Tar Lombardia, sez. I, 13 dicembre 2004 n. 6387), è stato ufficializzato dallo stesso Ministero dell'Interno, il quale, con la circolare K. 60.1 del 05/01/2007, ha stabilito appunto che le amministrazioni sono tenute a valutare il reddito posseduto dal richiedente, non solo in base alla posizione individuale, ma in relazione al reddito dell'intero nucleo familiare.

Anche se non previsto da nessuna norma di legge, nell'ambito della valutazione discrezionale che il Ministero dell'Interno compie per esprimere parere favorevole o meno alla concessione della cittadinanza, l'aspetto del reddito assume valore determinante (Così ad esempio, Tar Lazio I-ter, 2 luglio 2009 n. 6397).

L'insufficienza del reddito può costituire causa di diniego della cittadinanza anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione familiare. La valutazione discrezionale dell'amministrazione, infatti, deve tener conto anche della possibilità di assumere obblighi di carattere economico derivanti dall'ammissione alla comunità dello Stato.

Quando il reddito può essere considerato insufficiente?

L'amministrazione può ritenere necessario che il richiedente disponga di una capacità reddituale sufficiente ad escludere che possa essere considerato indigente con diritto all'esonero dal concorso alle spese sanitarie, in quanto goda di un reddito non inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 3 del d.l. 23 novembre 1989, n. 382, convertito con modifiche nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, e confermato dall'art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995 n. 549.

La natura del reddito del richiedente

Innanzitutto deve trattarsi di reddito attuale, mentre non può essere considerata la potenziale possibilità di produzione di reddito futuro, che rappresenta una mera eventualità che non necessariamente è detto che si verificherà. 

Inoltre ricordiamo che non è necessario che il reddito del richiedente abbia carattere retributivo o stabile, ma è necessario provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei che possono essere costituiti, ad esempio, anche dalle somme percepite quale risarcimento dei danni patiti a causa di un infortunio sul lavoro (Tar Veneto, sezione III, 28 aprile 2008 n. 1138).

L'amministrazione considera soltanto i redditi dichiarati ai fini fiscali, non potendo essere utilmente valutati i redditi percepiti all'estero e non dichiarati in Italia.

Il reddito del convivente more uxorio

Dal punto di vista fiscale possono essere considerati a carico esclusivamente i familiari, dalla cui categoria è escluso il convivente more uxorio. Pertanto, se il richiedente non ha i CUD, né un reddito altrimenti dichiarato, relativamente agli ultimi 3 anni, avrebbe possibilità minime, se non nulle, di vedere accettata la sua domanda di cittadinanza.

Come detto sopra, la capacità reddituale è quella ritenuta sufficiente ad escludere che l'istante possa essere considerato indigente con diritto all'esonero dal concorso alle spese sanitarie, in quanto goda di un reddito non inferiore a quello minimo stabilito dalle suddette norme di legge.

La giurisprudenza estende il concetto di reddito, includendo quello dei familiari conviventi con il richiedente. Ma anche se di fatto il compagno o la compagna del richiedente è a carico, non può considerarsi tale dal punto di vista fiscale non trattandosi di "familiare".

Pertanto i suoi redditi sono irrilevanti ai fini della concessione della cittadinanza italiana.

 

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