Skip to main content

Dal Brasile all’Italia grazie ai nonni di Torino: come velocizzare cittadinanza e residenza.

Lo jure sanguinis è il principio cardine su cui si fonda la legge italiana che disciplina la materia della cittadinanza. All'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è espressamente stabilito che è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini.

Se anche alla data odierna, ottobre 2019, il Governo continua a portare avanti riforme sullo ius soli e lo ius culturae, è innegabile che la tradizione italiana in materia di cittadinanza si fonda sullo ius sanguinis e che tale realtà difficilmente potrà essere sovvertita.

Le fattispecie di cittadinanza jure sanguinis spesso si presentano in maniera più complessa rispetto al semplicistico modello padre (o madre)/figlio, potendo riguardare lunghe generazioni di persone che discendono da un avo italiano emigrato all'estero (ad esempio in Brasile), le quali hanno acquisito in questo modo due cittadinanze: ius soli, dello Stato in cui sono nati (se detto Stato ovviamente prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio nazionale, come lo prevede il Brasile), e jure sanguinis per discendenza in linea retta da antenato italiano.

Si tratta quindi di persone che discendono da un antenato italiano emigrato all'estero, che ha avuto figli, i quali, a loro volta, hanno esteso la discendenza per altre 2, 3 o 4 generazioni: un albero familiare spesso molto lungo e articolato, che merita un esame molto scrupoloso anche se affidato ai più esperti della materia.

Affinché possa trasmettersi la cittadinanza è indispensabile che l'avo italiano sia morto dopo il 1861, anno di unificazione del Regno d'Italia, senza mai naturalizzarsi straniero, e che nessuno dei successivi discendenti abbia mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana.

La fattispecie discussa può quindi benissimo riguardare il cittadino brasiliano (ius soli) che intende richiedere la cittadinanza italiana (jure sanguinis) perché i nonni sono nati in Italia, ad esempio a Torino o altre città del Nord, dov'era più concentrata la popolazione italiana coinvolta nelle grandi migrazioni dell'Ottocento.

Può però succedere che l'interessato possieda sì un antenato italiano, ma che questi si sia naturalizzato straniero (ad esempio, brasiliano) prima della nascita dei figli.

In tal caso la cittadinanza non si è trasmessa dall'antenato alla seconda generazione, non essendone egli più in possesso al momento della nascita dei figli. Essendosi interrotta la linea, la cittadinanza jure sanguinis è una via preclusa.

Ma ne esiste un'altra prevista dall'ordinamento. Ci riferiamo all'art. 9, lettera A) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, che prevede la possibilità per il discendente entro il secondo grado di persona che fu cittadina italiana per nascita, di richiedere la cittadinanza "per naturalizzazione", dopo 3 anni di residenza anagrafica ininterrotta nel territorio dello Stato.

Qui si tratta di presentare un'istanza amministrativa, i cui tempi di definizione, per legge, sono attualmente di 48 mesi.

Il controllo della cittadinanza online consente all'interessato di verificare lo stato di avanzamento della pratica. Tuttavia, poiché gli aggiornamenti sul sito ministeriale non avvengono in tempo reale, è consigliabile affidare la pratica ad uno studio legale esperto in materia di cittadinanza per sollecitarne l'andamento e per capire qual è lo stato reale della procedura.

Come può vedersi, non esiste un unico modello per la cittadinanza per residenza, nel senso che l'art. 9 della legge n. 91/1992 prevede una molteplicità di fattispecie di acquisto della cittadinanza per residenza sul suolo italiano (caratterizzato, quindi, non solo dalla discendenza entro il secondo grado di un ascendente che fu italiano per nascita, ma anche dal possesso di determinati status, come quello di cittadino comunitario o di figlio adottivo di cittadino italiano o di apolide).

Alla luce di quanto si è scritto, possiamo concludere che la domanda per la cittadinanza italiana per stranieri può essere presentata in virtù di elementi e requisiti molto differenti tra loro: si va dal richiedente di sangue italiano che è interessato alla cittadinananza jure sanguinis, allo straniero discendente di avo italiano però naturalizzato, entro il secondo grado (i nonni), al cittadino comunitario, al figlio adottivo di italiano, allo straniero extracomunitario tipico (per il quale la residenza richiesta in Italia è di 10 anni), all'apolide, etc.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
 15.00 - 19.00

Si riceve solo
previo appuntamento
telefonico o e-mail

info@avvocatoimmigrati.it

Chiama allo 06.88921971