Skip to main content

Come fare ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in seguito al matrimonio nonostante l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza?

Lo Studio ha patrocinato con successo un ricorso al Tribunale di Roma nel caso di una cittadina straniera coniugata con cittadino italiano che, nel 2015, aveva presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio senza ottenere il provvedimento nei termini di legge.

Ma facciamo un passo indietro per consentire una migliore comprensione del caso.

Il decreto-legge n. 113/2018, c.d. "Decreto Sicurezza", ha esteso il termine del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana (sia cittadinanza per residenza, sia cittadinanza per matrimonio) da 730 giorni a 4 anni.

L’estensione del termine, per espressa previsione normativa, si applica anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge.

Al contempo, ciò che qui è più importante, il Decreto Sicurezza ha abrogato il comma 2 dell'art. 8, legge 5 febbraio 1992 n. 91: norma che prevedeva l'automatico acquisto del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio, una volta trascorsi 2 anni senza che l'Amministrazione avesse fornito una risposta (una sorta di silenzio-assenso).

La norma abrogata, infatti, disponeva come segue: “l’emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni".

Nel caso patrocinato dallo Studio i 2 anni necessari per la formazione del silenzio-assenso erano già trascorsi prima del 4 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza); per cui si è sostenuto che la richiedente, stante il decorso del termine di 2 anni di cui all’abrogato art. 8, legge 5 febbraio 1992 n. 91, aveva ormai maturato il diritto a vedersi riconoscere lo stato di cittadina.

Il Tribunale di Roma, Sez. Stranieri, ha accolto il ricorso con sentenza pubblicata il 29.8.2019, così motivando: "Ad avviso del giudicante e relativamente ai procedimenti in corso al 5.10.2018, le modifiche sopra apportate dal cd. decreto sicurezza non possono essere intese nel senso dell’inapplicabilità ad essi del termine biennale di formazione del silenzio assenso di cui all’abrogato secondo comma dell’art. 8 della legge sulla cittadinanza (preclusione del potere di rigetto dell’istanza in capo all’amministrazione), atteso che al momento dell’entrata in vigore della norma modificativa il biennio di cui all’art. 8 era già decorso (essendo la domanda stata presentata il 6.5.2015) e risultava già formatosi il silenzio assenso da parte dell’amministrazione, con preclusione del diritto di questa di emettere un provvedimento di rigetto e conseguente maturazione del diritto in capo alla richiedente, in assenza di espressa norma transitoria concernente la decorrenza dell’intervenuta abrogazione. Sussistono in conclusione i presupposti di legge per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in capo all’istante per effetto del matrimonio con cittadino italiano".

È stato così riconosciuto che il diritto a vedersi riconoscere la cittadinanza italiana per matrimonio, per l’inutile decorso del termine di 2 anni di cui all’abrogato art. 8, legge 5 febbraio 1992 n. 91, non viene meno per effetto del Decreto Sicurezza, posto che alla data di entrata in vigore di quest’ultimo, il silenzio-assenso si era già formato.

La tesi è assolutamente fondata per più ragioni: anzitutto, l’istituto dell’abrogazione opera con effetti ex nunc, di modo che la fattispecie abrogata continua ad esplicare i suoi effetti sui rapporti pregressi; in secondo luogo, come detto, alla data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza, il diritto soggettivo della ricorrente ad essere riconosciuta cittadina era già maturato sulla base della normativa precedente; dunque, una lettura contraria sarebbe stata in antitesi con la natura di status irrevocabile, qual è la cittadinanza, portando di fatto alla “revoca” illegittima di un diritto acquisito, con evidenti profili di illegittimità costituzionale.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
 15.00 - 19.00

Si riceve solo
previo appuntamento
telefonico o e-mail

info@avvocatoimmigrati.it

Chiama allo 06.88921971