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Quali sono i documenti necessari per presentare la domanda di cittadinanza

I documenti necessari per presentare domanda di cittadinanza per residenza sono i seguenti:

  • Carta d’identità fronte e retro;
  • permesso di soggiorno (o attestato diritto al soggiorno permanente per i cittadini UE);
  • certificato penale del paese di origine, tradotto in italiano e legalizzato dall’autorità consolare (o apostille se il Paese fa parte della Convenzione dell’Aja del 1961);
  • atto di nascita del paese di origine, tradotto in italiano e legalizzato dall’autorità consolare (o apostille se il Paese fa parte della Convenzione dell’Aja su citata), o redatto con il modulo plurilingue, nel caso in cui si tratti di Stato aderente alla Convenzione di Vienna del 1976;
  • ricevuta pagamento di € 250,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno-DLCI, causale "cittadinanza" (il valore è stato aumentato dal decreto Sicurezza n. 113/2018; in precedenza era di 200,00 €);
  • marca da bollo di euro 16,00, che potrà acquistare in tabaccheria.

Tutto deve essere allegato in via telematica. La documentazione per la cittadinanza italiana in originale sarà consegnata il giorno della convocazione in Prefettura.

Si avvisa che i richiedenti dovranno autocertificare in sede di domanda (attenzione a non attestare il falso, perché si incorre in responsabilità penali):

  • l’importo dei redditi imponibili risultante da CUD, Modello Unico, dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro in caso di lavoro domestico, ecc. Se il richiedente non dispone di redditi propri, o se non sono sufficienti, dovrà autocertificare anche gli ultimi 3 redditi degli altri familiari conviventi;
  • di non avere precedenti penali e/o carichi pendenti. In caso contrario, devono essere indicati gli estremi del procedimento e/o della sentenza o decreto penale di condanna. In merito a questo requisito consigliamo ai richiedenti, prima di compilare la domanda di cittadinanza, di richiedere una visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale, un certificato dei carichi pendenti e un certificato negativo di iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 del codice di procedura penale;
  • residenza e stato di famiglia. Consigliamo, sempre per evitare (involontarie) false attestazioni, di richiedere preventivamente al Comune – o ai Comuni, se molteplici – di residenza un certificato storico di residenza e un certificato dello stato di famiglia.

Nella compilazione della domanda sarà necessario fornire ulteriori informazioni, che il nostro Studio richiederà al cliente all’atto del conferimento dell’incarico, dovendo compilare la domanda in sua vece.

Ricordiamo poi che se è competente la prefettura di Roma per la cittadinanza, ovvero quando viene presentata la domanda di cittadinanza italiana a Roma o provincia, lo Studio, se richiesto, può accompagnare il cliente all’appuntamento iniziale in cui è chiamato a depositare in originale la documentazione per la cittadinanza italiana e a firmare il modulo della domanda.

Per le domande di cittadinanza per matrimonio non occorrerà l’autocertificazione dei redditi, mentre il richiedente dovrà allegare il certificato di matrimonio (o di trascrizione del matrimonio in Italia, se il matrimonio è stato contratto all’estero). Sempre per la compilazione telematica, sarà inoltre necessario fornire i dati del coniuge italiano. Nel caso di domanda di cittadinanza per matrimonio presentata all’estero non è dovuta la marca da bollo di euro 16,00, mentre è dovuto il contributo ministeriale di 250 €).

Quando la domanda di cittadinanza per matrimonio è presentata all’estero si presume che il richiedente non abbia un titolo di soggiorno italiano; pertanto, in questi casi, ci si limita a presentare copia del passaporto.

Infine, ricordiamo l’importante novità apportata dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 (Decreto Sicurezza), convertito con legge 1 dicembre 2018 n. 132, consistente nell’obbligo, eccetto per gli stranieri titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE, o che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis, del Testo Unico sull’Immigrazione, di attestare la conoscenza della lingua italiana (“…sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”)

Cittadinanza italiana per stranieri

Che sia cittadinanza italiana per stranieri nati in Italia, o cittadinanza per stranieri extracomunitari, o infine cittadinanza per stranieri con cittadinanza dell’Unione Europea, in termini legali si parla sempre di domanda di cittadinanza italiana per stranieri.

Dunque, anche se il Testo Unico sull’Immigrazione riferisce il termine straniero al solo cittadino di uno stato extra-Ue, ai fini della cittadinanza questo termine è utilizzato in modo più vasto e omnicomprensivo di diverse fattispecie.

La richiesta di cittadinanza per stranieri in Italia segna un passaggio fondamentale dal punto di vista dell’integrazione e della adesione degli stranieri medesimi all’ordinamento nazionale italiano.

 

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