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Le trappole del procedimento per la concessione della cittadinanza italiana

Partiamo da una premessa. Non c’è straniero che riceve un preavviso di diniego della cittadinanza italiana che se lo aspettava.

A meno che non si tratti di un caso eclatante (es. di una persona con una sfilza di precedenti penali alle spalle), in cui la domanda neppure doveva essere presentata, nessuno si aspetta di ricevere il preavviso di diniego.

Chiunque ci contatta per difendersi contro il preavviso ex 10 bis, L. 241/1990, ci mostra sempre un certo stupore.

Spesso l’utente ci riferisce che sul sito ministeriale, da pochi giorni, appare la dicitura “inviato preavviso di diniego”, noi chiediamo quale possa essere il motivo, secondo lui, per il quale il Ministero dell’Interno non intende accogliere la sua domanda, e ci viene detto “non lo so”, o “non ne ho idea, ho tutti i requisiti”.

Perché questa premessa?

Continuiamo a mettere in evidenza che il supporto di un avvocato specializzato in cittadinanza italiana e procedimento amministrativo non deve avere soltanto la funzione di sollecitare la pratica di cittadinanza.

Il compito primo, al contrario, deve essere quello di fare tutto il possibile affinché la domanda di cittadinanza dello straniero venga accettata. 

In alcuni casi – può sembrare paradossale – i due obiettivi impongono strategie opposte: per ottenere l’accoglimento della domanda si ha più interesse a che la pratica rimanga momentaneamente ferma, piuttosto che a sollecitarla (ad esempio, perché appare necessario far ottenere la riabilitazione penale all’interessato, in difetto della quale, la domanda di cittadinanza potrebbe essere rigettata).

Primo obiettivo, quindi, è l’accoglimento della domanda: esito tutt’altro che scontato, visto e considerato che durante lo svolgimento della procedura tutto può accadere.

Ripetiamo infatti con molta frequenza a chi ci contatta che i requisiti di legge (residenza anagrafica ininterrotta per almeno 10 anni / redditi sufficienti / assenza di problemi con la giusitiza) debbono esistere non soltanto nel momento in cui si presenta la domanda di cittadinanza, ma anche durante lo svolgimento della procedura, fino al giorno in cui viene prestato il giuramento.

Un caso che ci è realmente accaduto: Tizio (così chiamiamo la persona che ci ha contattato), ci riferisce di aver ricevuto il preavviso di diniego, ma poiché i redditi nel triennio precedente alla presentazione della domanda erano più che discreti, non si capacitava di come ora potessero contestargli l’insufficienza dei redditi perché era disoccupato.

Allo stesso tempo, c’è stato lo straniero residente all’estero che, rientrato in Italia, era convinto di avere ancora i requisiti per la cittadinanza, poiché in passato era stato residente in Italia per almeno 10 anni e quindi aveva ormai "messo in cassaforte" il requisito della residenza.

Non è così: uno straniero soggiorna legalmente iscritto all'anagrafe di un Comune italiano per 10 anni, poi si trasferisce all’estero. Dopodiché torna in Italia e si iscrive di nuovo all’anagrafe. Bene, egli dovrà maturare di nuovo 10 anni di residenza, non avendo più alcuna influenza i 10 anni continuativi maturati nel passato.

L’art. 9, lettera f) della L. 91/92, riguarda infatti lo straniero “che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.

“Da almeno” vuol dire che la data da cui si parte a ritroso è quella in cui si presenta la domanda di cittadinanza, per cui la residenza decennale deve esistere “ad oggi”.

Potremmo andare avanti all’infinito.

“Mi sono separata da mio marito italiano, ma ormai sono passati 2 anni dalla presentazione della domanda, per cui ho maturato il diritto ad essere dichiarata cittadina italiana”. No, signora – la nostra risposta – non è così.

Tanti sono gli equivoci, tanti i nodi che ci si può trovare a dover affrontare, e che gli stranieri non conoscono, ovviamente, non essendo avvocati o giuristi, o comunque persone di legge. Molti aspetti appaiono scontati, ma la trappola è sempre dietro l’angolo.

Basti pensare che a volte persino le Prefetture forniscono informazioni sbagliate agli utenti stranieri, o comunque non sono in grado di fornir loro dei chiarimenti validi; oppure che esiste un forum dedicato appositamente agli ufficiali di stato civile e di anagrafe, dove gli stessi si scambiano consigli o si chiedono informazioni: segno che ci sono tante questioni controverse anche in tema di residenza e di stato civile, che spesso entrano in ballo nei procedimenti relativi alla cittadinanza.

Ci stupiamo di come alcuni clienti siano ben partecipi ed emotivamente coinvolti, quando si tratta di velocizzare la loro pratica, ma non gioiscano più di tanto quando si da loro la notizia che la domanda è stata accolta. C’è un senso di scontatezza circa gli esiti della domanda di cittadinanza che fatichiamo a comprendere.

Prima il “se”, poi il “quando”. Naturale che l’obiettivo di un buon avvocato è anche quello di ridurre il più possibile i tempi di attesa della cittadinanza, ma vogliamo anche tenere un po’ tutti sugli attenti, sul fatto che il primo risultato a cui bisogna puntare è l’accoglimento della domanda di cittadinanza, che non è mai scontato per nessuno.

E in alcuni casi, lo ricordiamo ancora, per arrivare all'accoglimento della domanda, sollecitare la pratica può essere persino la scelta sbagliata. Hai un precedente penale per guida in stato di ebbrezza e sono passati i 48 mesi (ex 730 giorni) dalla domanda? Qualcuno ti ha proposto il ricorso al Tar. Sei convinto che sia la scelta giusta?

 

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