Skip to main content

Atto di nascita e certificato penale per la domanda di cittadinanza

Sul sito web ministeriale, nella pagina dedicata alla cittadinanza per la Prefettura di Roma, sono riportate alcune precisazioni in ordine ai 2 documenti più importanti che il richiedente deve presentare. 

Ovvero:

1) L’atto di nascita comprensivo di tutte le generalità, anche dei genitori.

Per legge, questo documento, contenendo dati non soggetti a mutamento, non ha scadenza. Può essere rilasciato sia in originale che in copia conforme.

Si ricorda che se l’interessato è nato da cittadini stranieri in Italia, e la nascita è stata regolarmente trascritta nei registri civili del relativo Comune, il suddetto certificato non è richiesto.

Altra nota importante (caso che si presenta spesso nella pratica): le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, devono allegare anche il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme, e/o la dichiarazione del competente Consolato che certifica la discordanza.

Tale onere non occorre, laddove nel certificato sia indicato anche il cognome di nascita.

2) Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

L’interessato deve ottenere un certificato che attesti di non avere precedenti penali nel suo Stato di origine, nonché negli altri Stati nei quali ha eventualmente risieduto a partire dall’età di 14 anni.

Questo documento, pertanto, non occorre nel caso in cui, al compimento del 14° anno di età, l'interessato avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia sempre mantenuta.

Il certificato penale ha validità di sei mesi. Può essere prodotto in originale o copia conforme.

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui sopra, nonché l'eventuale certificato di matrimonio, devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, o muniti di Apostille, se lo Stato aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961.

I certificati stranieri, inoltre, devono essere tradotti in lingua italiana, salvo che siano redatti su modulo plurilingue, nel caso in cui si tratti di Stato firmatario della Convenzione di Vienna del 1976.

La traduzione dei certificati stranieri può avvenire in uno dei modi seguenti:

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
  • da un notaio o altro pubblico funzionario dello Stato di provenienza, secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti: tale ulteriore onere non è previsto se i certificati sono stati formati in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria.
  • Direttamente in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati: in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture. La legalizzazione non occorre se si tratta  delle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
  • Tramite interprete-traduttore in Italia. La traduzione, in questo caso, deve essere giurata. Il giuramento avviene dinanzi al cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.

I soli apolidi o rifugiati devono produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza.

In assenza dell'atto di nascita, l'interessato deve produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di un qualsiasi ufficio giudiziario, con indicate le proprie generalità e quelle dei genitori.

Se a mancare, invece, è il certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), l'interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

Infine, viene evidenziata l'importanza di verificare che tutte le generalità sui documenti stranieri siano perfettamente identiche.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
 15.00 - 19.00

Si riceve solo
previo appuntamento
telefonico o e-mail

info@avvocatoimmigrati.it

Chiama allo 06.88921971