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Chi può richiedere il ricongiungimento al coniuge

Partiamo dal dire cos’è il ricongiungimento familiare. Si tratta di un diritto di grande importanza, previsto e regolato dagli artt. 28 e seguenti del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), che va inteso come il diritto degli stranieri a mantenere o riacquistare l’unità familiare.

Possono richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-Ue o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per motivi di lavoro (subordinato o autonomo), o per asilo, studio, per motivi religiosi o familiari. La Corte di Cassazione, con ordinanza 3 aprile 2008, n 8582, ha peraltro incluso nei titolari del diritto al ricongiungimento gli stranieri titolari del permesso di soggiorno “per attesa cittadinanza”.

Dunque, per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, lo straniero deve dimostrare uno stabile collegamento con lo Stato italiano. Infatti, tale diritto è escluso per gli stranieri che soggiornano in Italia per brevi periodi e per coloro che svolgono attività di lavoro stagionale.

Va però chiarito che la richiesta di ricongiungimento non è ammessa indiscriminatamente in relazione a qualsiasi parente o familiare. Ossia, uno straniero in Italia può chiedere di essere raggiunto da un familiare soltanto se questi rientra in una determinata categoria.

Infatti, lo straniero in Italia può ricongiungersi unicamente con:

  • Il coniuge non legalmente separato e maggiorenne;
  • i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, esprima il proprio consenso;
  • i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del proprio stato di salute che comporti invalidità totale;
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;
  • i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati a sostenerli economicamente per documentati e gravi motivi di salute.

Non rientrano quindi tra i soggetti beneficiari del diritto al ricongiungimento, ad esempio, i fratelli o i nipoti. Il ricongiungimento, come si è visto, tutela i vincoli di parentela più stretti o contrassegnati da profili di precarietà economica e di salute.

Il legame parentale viene di regola attestato mediante certificati dello stato civile, dotati di eventuale legalizzazione o apostilla, nonché di traduzione in lingua italiana. Tuttavia, il comma 1-bis dell’art. 29 del D. Lgs. 286/1998, introdotto con D. Lgs. 160/2008, ha previsto che ove gli stati di coniugio e di filiazione “non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati”.

Avvalersi della consulenza e assistenza di un legale esperto in diritto dell’immigrazione, e, nello specifico, di ricongiungimento familiare, appare fondamentale, considerato l’elevato tecnicismo della materia. Il primo passo che il legale deve compiere è chiarire al cittadino straniero se egli, in base al vincolo di parentela che lo lega al familiare, è nelle condizioni di legge per poter ricorrere a questo istituto.

Il rischio di procedere da soli è soprattutto quello di incappare in un provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, emesso dalla competente Prefettura, all’esito della prima fase procedimentale, oppure del diniego del visto per motivi familiari, rilasciato dall’Ambasciata italiana, all’esito della seconda fase che sussegue al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. In secondo luogo, presentare la domanda senza assistenza legale può significare vedere allungarsi notevolmente i tempi della procedura e non riuscire a contraddire efficacemente con l’Amministrazione, nel caso in cui, nel corso dell’istruttoria, dovessero emergere dei problemi o delle carenze nei documenti allegati alla domanda.