Stranieri e diritto alla salute
Il diritto fondamentale alla salute
Il diritto alla salute degli stranieri viene riconosciuto anzitutto dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico). Esso trova conferma anche da fonti internazionali: si fa riferimento soprattutto alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948, il cui art. 25 prevede che ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia…”.
Vanno citati altresì l’art. 12 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, alla Carta Sociale Europea, e l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per il quale “ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali”.
Sul fronte nazionale, per inquadrare la portata del diritto alla salute dei cittadini stranieri, è fondamentale richiamare la posizione assunta dalla Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 252 del 2001, dalla quale si evince che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva comunque, la garanzia di “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”.
Dunque, questo “nucleo irriducibile” viene riconosciuto a qualunque straniero, a prescindere dalla sua posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato. Esso può individuarsi attraverso il comma 3° dell’art. 35 del Testo Unico dell'Immigrazione, di cui si riporta il testo:
“Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai”.
Va ricordato che l'esigenza di una garanzia minima e inderogabile di tutela del diritto alla salute non fa venir meno l’eventuale condizione di irregolarità dello straniero, come ad esempio ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. VI^, con la sentenza 27 giugno 2006 n. 4095 (“Le norme di cui all’art. 32 della legge n. 40 del 1998 e all’art. 34 del D. Lgs. N. 286 del 1998, pur disciplinando l’assistenza agli stranieri iscritti al SSN, non impediscono né limitano il potere di revocare il permesso di soggirono nell’ipotesi in cui siano venuti meno i presupposti alla base del suo rilascio”), e con la sentenza n. 15 novembre 2010, n. 8055 (“In materia di immigrazione l’art. 35 del D. Lgs. N. 286 del 1998 si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche urgenti anche a favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio di un permesso di soggiono”).
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza del 4 aprile 2011 n. 7615, ha precisato che “il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute, previsto nell’art. 35 del D. Lgs. N. 286 del 1998, è correlato ad una condizione di necessità d’intervento sanitario non limitato all’area del pronto soccorso o della medicina d’urgenza, ma esteso, perché la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all’esigenza di apprestare gli interventi essenziali quoad vitam.
Rientrano in tale categoria tutti gli interventi che, successivamente alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento e di controllo che, se pur necessari per assicurare una spes vitae per il paziente, fuoriescono dall’intervento sanitario indifferibile ed urgente in ordine ai quali, pur non operando il divieto di espulsione, può essere richiesto un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. citato”.
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
L’iscrizione al S.S.N. comporta “la parità di trattamente e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale” (art. 34, comma 1, del Testo Unico sull’Immigrazione).
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria:
- Per gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- per stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza (ovvero tutti coloro che hanno presentato istanza ai sensi della legge n. 91 del 1992 e sono in attesa di definizione del relativo procedimento).
Per tali soggetti, l’assistenza viene estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti ed è assicurata ai minori, purché figli di stranieri iscritti al S.S.N., sin dalla nascita, in attesa della effettiva iscrizione (art. 34, comma 2).
L’iscrizione al S.S.N. è infine prevista per i detenuti ed internati, anche di cittadinanza straniera, in possesso o meno del permesso di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.
Si specifica che l’iscrizione non è dovuta per i lavoratori autonomi di cui all’art. 27, comma 1, lettere a), i) e q) del Testo Unico sull’Immigrazione, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per via dell’attività svolta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche; né è obbligatoria per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di affari.
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è invece facoltativa per lo straniero regolarmente soggiornante non rientrante tra le categorie indicate nei su riportati commi 1 e 2 dell’art. 34 del D.Lgs. 286/198, il quale è comunque tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.
In linea generale, l’iscrizione volontaria - che comporta il riconoscimento dei medesimi livelli di assistenza sanitaria concessi agli stranieri tenuti all’iscrizione obbligatoria, nonché pari doveri contributivi - è ammessa solo per i titolari di permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi, salvo si tratti:
- di stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- di stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
Per l’iscrizione volontaria è necessario corrispondere, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario, che però non è valido per i familiari a carico. Il contributo è valido per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, in quanto, nel caso di iscrizione volontaria, l’iscrizione non ha valore ricognitivo, come nel caso dell’iscrizione obbligatoria, ma costitutivo del diritto all’assicurazione sanitaria.
Va ricordato che non possono in nessun caso iscriversi al S.S.N. i cittadini extra-Ue che sono presenti in Italia per soggiorni di breve durata (fino a 3 mesi) e i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Per questa categoria, le prestazioni e i servizi del S.S.N. vengono offerti dietro la corresponsione per intero delle relative tariffe, la cui determinazione è competenza delle Regioni e Province autonome.
Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria alle medesime condizioni previste per gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, in favore dei cittadini appartenenti a Stati che hanno concluso con l’Italia trattati e/o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità nella materia in esame.