Contratti di convivenza
Con la legge n. 76 del 2016 (cosidetta Legge Cirinnà) è stata finalmente regolamentata la famiglia di fatto, regolamentazione divenuta necessaria considerato l'aumento esponenziale delle convivenze e la notevole diminuzione dei matrimoni.
Difatti, trattandosi di un fenomeno in costante crescita, il legislatore era chiamato a intervenire in situazioni nelle quali i conviventi che non volessero sposarsi o formalizzare un'unione civile potessero comunque regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune.
Era perciò indispensabile disciplinare in modo organico le convivenze di fatto e così è avvenuto con l'introduzione del contratto di convivenza, cioè quell'accordo scritto con cui le parti stabiliscono le modalità di contribuzione alla vita di coppia in base alle possibilità di ciascun convivente.
Perchè il contratto di convivenza e' importante per i conviventi cittadini stranieri
La stipula del contratto di convivenza diviene di fondamentale importanza per i conviventi cittadini stranieri (sia eterosessuali che omosessuali) che intendono chiedere la cittadinanza italiana per residenza ma non riescono da soli a superare il reddito annuale fissato per legge. Difatti, uno dei primi requisiti che la Prefettura accerta ai fini del parere di propria competenza, è il superamento delle soglie reddituali di riferimento.
A tale scopo, possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente (cosiddetta famiglia anagrafica), tra cui rientra proprio il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza, rimanendo, invece, escluso il convivente di fatto non unito da tale contratto anche in presenza di figli in comune. Pertanto, è essenziale stipulare tale tipo di contratto se si vuole far concorrere al proprio reddito quello del convivente di fatto.
I requisiti per la stipula del contratto di convivenza
Per poter stipulare un contratto di convivenza è necessario che i conviventi di fatto siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere maggiorenni;
- essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitazione e dimora nello stesso Comune, che deve risultare dal certificato di stato di famiglia;
- non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da un matrimonio o da un'unione civile o da altro contratto di convivenza;
- non essere interdetti giudizialmente;
- non avere subito condanne per il delitto di cui all'art. 88 c.c. (omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro).
I documenti per la stipula del contratto di convivenza
I documenti necessari per la stipula del contratto di convivenza sono:
- carta d'identità in corso di validità di entrambi i conviventi;
- tessera sanitaria di entrambi i conviventi;
- certificato di stato libero di entrambi i conviventi;
- certificato storico di residenza di entrambi i conviventi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i conviventi;
- le dichiarazioni fiscali (es. CUD, Unico, 730, etc.) di entrambi i conviventi.
In cosa consiste il servizio dell'avvocato?
Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e non può essere sottoposto a termine o condizione. La sottoscrizione dei conviventi deve essere autenticata da un notaio o dall'avvocato.
Dunque, il professionista ha un ruolo importante e rilevante nella fase di consulenza e di redazione del contratto, in quanto deve attestare la conformità del contratto alle norme imperative (norme di legge che se violate comportano la sanzione della nullità del contratto) e all'ordine pubblico (insieme delle norme fondamentali dello Stato che si ricavano dal sistema delle disposizioni inderogabili del codice e delle altre norme di legge).
Successivamente, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/1989. Una volta che il contratto è stato depositato nei registri dell'anagrafe comunale, i conviventi potranno ottenere il certificato di stato di famiglia da cui appunto risulta la convivenza.
Inoltre, il professionista che ha autenticato il contratto provvederà a comunicare al Comune di residenza dei conviventi anche l'intervenuta risoluzione ai fini della pubblicità ai terzi.