Tar Lazio 2024 - Accolto ricorso contro il diniego del visto per turismo
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio segna un’importante vittoria in materia di diritto dell’immigrazione, ottenuta grazie al lavoro altamente qualificato dell’Avv. Francesco Boschetti e dell’Avv. Federico Migliaccio di Boschetti Studio Legale. Questo caso, gestito con professionalità e precisione, conferma la competenza dello studio, che da oltre 15 anni si distingue nel settore del diritto dell’immigrazione.
La vittoria si fonda su una rigorosa applicazione delle norme di diritto amministrativo nazionale e comunitario, confermando la necessità di rispettare le garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis della L. 241/1990 anche nei procedimenti disciplinati dal Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice dei Visti).
Il caso in breve
La controversia nasce dal rigetto di una domanda di visto per turismo presentata dalla ricorrente presso l’Ambasciata d’Italia a Manila. Il diniego si basava su presunti dubbi circa:
- La credibilità delle finalità dichiarate per il viaggio.
- L’effettiva intenzione di lasciare il territorio nazionale prima della scadenza del visto.
La ricorrente, con il patrocinio di Boschetti Studio Legale ha impugnato il provvedimento ritenendolo illegittimo sotto diversi profili.
Le valutazioni del T.A.R. LAZIO
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Violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990
Il Tribunale ha riconosciuto che il procedimento relativo al rilascio del visto, essendo avviato su istanza di parte, deve rispettare il principio del preavviso di rigetto, sancito dall’art. 10-bis della L. 241/1990. Tale norma impone all’Amministrazione di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del provvedimento definitivo, al fine di consentire al privato di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni.
Il T.A.R. ha respinto la tesi dell’Amministrazione, secondo cui il Codice dei Visti (Reg. CE 810/2009) costituirebbe una disciplina derogatoria rispetto alla normativa nazionale, sottolineando che:
- L’art. 10-bis della L. 241/1990 ha carattere generale e trova applicazione in tutti i procedimenti amministrativi salvo esplicite deroghe.
- Non sono stati evidenziati profili di incompatibilità tra la normativa nazionale e il Regolamento europeo, il quale, peraltro, non disciplina espressamente l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi.
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Preavviso di rigetto e tutela partecipativa
La sentenza richiama una consolidata giurisprudenza secondo cui l’art. 10-bis della L. 241/1990 ha introdotto un principio di partecipazione preventiva che garantisce il contraddittorio tra Amministrazione e privato, rafforzando le tutele procedimentali (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 5/2015). Tale obbligo è funzionale a evitare provvedimenti viziati da errori valutativi e ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
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Motivazione del provvedimento amministrativo
Il Codice dei Visti (Reg. CE 810/2009) prevede all’art. 32, par. 2, che il diniego debba essere motivato. Tuttavia, tale disposizione va integrata con i principi generali di diritto amministrativo nazionale e comunitario, che richiedono una motivazione congrua e proporzionata, capace di giustificare l’esercizio del potere discrezionale.
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Rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale
Il T.A.R. ha ribadito che la normativa comunitaria prevale su quella nazionale solo in caso di incompatibilità. Nel caso di specie, l’art. 10-bis della L. 241/1990 è pienamente compatibile con il Codice dei Visti, essendo finalizzato a garantire trasparenza e partecipazione.
Effetti della decisione
Il T.A.R. ha annullato il provvedimento di diniego per vizi di legittimità e ha ordinato all’Ambasciata d’Italia a Manila di riesaminare l’istanza entro 60 giorni, rispettando le prescrizioni di cui all’art. 10-bis della L. 241/1990.
La sentenza costituisce un precedente rilevante per la tutela dei diritti degli stranieri nei procedimenti di rilascio di visti, riaffermando il valore delle garanzie partecipative e della motivazione degli atti amministrativi.
Grazie alla lunga esperienza nel diritto dell’immigrazione, Boschetti Studio Legale ha saputo valorizzare questi principi fondamentali, assicurando alla ricorrente il riconoscimento delle proprie ragioni e contribuendo a una più corretta applicazione del diritto amministrativo e comunitario.
Per una consulenza personalizzata in materia di immigrazione o per affrontare casi simili, non esitate a contattare Boschetti Studio Legale, dal 2008 punto di riferimento per il diritto degli stranieri in Italia.