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Vittoria al Tar Lazio con un ricorso contro il diniego del visto turistico

Cosa chiedeva il cliente

Si è rivolto a Boschetti Studio Legale un cliente di origine kenyota rappresentando di aver inoltrato, presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, istanza per il rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di turismo e che la citata Ambasciata ha respinto l'istanza ritenendo sussistente il c.d. rischio migratorio, ossia il presunto rischio che il richiedente, alla scadenza del visto, non effettui il rimpatrio e rimanga clandestinamente in Italia senza, tuttavia, specificare il benché minimo elemento di fatto dal quale possa ritenersi tale rischio concretamente fondato.

Qual è stata la nostra strategia

Dall'esame della documentazione inviata, il nostro team ha subito rilevato un vizio procedimentale consistente nella mancata emissione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, il quale stabilisce che la Pubblica Amministrazione, prima di adottare un provvedimento di segno negativo, ha l'obbligo di comunicare all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda e ciò al fine di permettere al richiedente di presentare argomentazioni difensive e documenti a proprio sostegno che possano convincere l'Amministrazione a rivedere la propria decisione. Pertanto, abbiamo proposto al cliente di agire con il ricorso davanti al Tar Lazio di Roma per l'accertamento della illegittimità e il conseguente annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso emesso nei confronti del richiedente. Il cliente si è trovato d'accordo.

Come si è svolto il processo

Il ricorso è stato depositato il 16 gennaio 2023. All'udienza pubblica del 21 giugno 2023 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 11640/2023 del 12/07/2023, il Tar Lazio di Roma, Sezione III, ha accolto il nostro ricorso ritenendo che il motivo di doglianza sia meritevole di favorevole considerazione.
In particolare, il Tar Lazio ha ritenuto che, nel caso di specie, venga in rilievo un procedimento a istanza di parte e, pertanto, la comunicazione del preavviso di rigetto deve necessariamente precedere l'adozione del provvedimento di diniego, pena la lesione delle garanzie partecipative che la legge riconosce al privato in sede procedimentale. Inoltre, è stato precisato che la valutazione compiuta dall'Amministrazione concernente la presenza del rischio migratorio non si risolve in una scelta a carattere vincolato ma comporta l'esercizio di un potere di carattere discrezionale.
Pertanto, la circostanza che l'Amministrazione abbia fatto esercizio di un potere discrezionale in violazione della preventiva comunicazione di cui all'art. 10-bis determina l'annullamento del gravato provvedimento in quanto non è consentito alla P.A. adottare un provvedimento negativo svolgendo apprezzamenti connotati da discrezionalità in violazione del menzionato preavviso.


Si tratta di un importante successo che dimostra come affidarsi a un team esperto in materia sia fondamentale per l'ottenimento di un buon risultato. Siamo molto soddisfatti perché ora il nostro cliente potrà vedere riesaminata la sua domanda in funzione della concessione del denegato visto d'ingresso.

 

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