Conversione del permesso di soggiorno
La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento di natura amministrativa. Previa verifica del limite del numero massimo delle quote d'ingresso stabilite nei c.d. decreti-flussi, annualmente emanati dall'Esecutivo, il richiedente può presentare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno allo Sportello Unico dell'Immigrazione della Prefettura del luogo di residenza o domicilio.
La conversione del permesso di soggiorno viene sollecitata da parte di chi intende continuare a usufruire di un determinato permesso di soggiorno, ma per un motivo differente rispetto a quello indicato sul titolo di soggiorno in suo possesso.
Una volta ottenuto il nulla osta da parte della Prefettura, la richiesta di conversione del permesso di soggiorno dovrà essere trasmessa all'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente, la quale è chiamata a pronunciarsi entro il termine fissato dall'art. 5, comma 9 del Testo Unico Immigrazione, ovverosia entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.
Laddove, in violazione dei termini di legge, l'Amministrazione dovesse illegittimamente serbare il silenzio in ordine alla suindicata istanza, lo Studio Legale Boschetti accorda tutela all'interessato tramite la proposizione di un ricorso per la conversione del permesso di soggiorno, ossia contro il silenzio-inadempimento, da presentarsi alla competente Autorità giudiziaria, affinché venga accertata l'ingiustificata inerzia dell'Amministrazione e la stessa venga condannata a provvedere alla definizione del procedimento entro un breve termine.
Il Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, D.p.R. 31 agosto 1999 nl 394, prevede all'art. 14, comma 6, la tipica ipotesi della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sempre nei limiti delle quote fissate a norma dell'art. 3 del predetto Testo Unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico. Si ricorda, tuttavia, che in ogni caso lo studente straniero è abilitato a svolgere attività di lavoro per un massimo di 20 ore settimanali, anche con il permesso di soggiorno per studio.
Il medesimo articolo, al primo comma, lettera d), prevede invece la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo in permesso di soggiorno per residenza elettiva, e altresì la conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di soggiorno per residenza elettiva.
È importante ricordare che la materia è stata recentemente oggetto di modifiche da parte del Legislatore, il quale, tra le molteplici innovazioni, ha sensibilmente ampliato, attraverso l'emanazione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con legge del 18 dicembre 2020, n. 173, il novero di casi per i quali è possibile domandare la conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Oltre ai motivi di studio, difatti, dalla data di entrata in vigore della suddetta riforma, potranno essere convertiti, per il succitato motivo:
- il permesso di soggiorno per protezione sociale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale;
- il permesso di soggiorno per calamità; il permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza o per acquisto dello stato di apolide, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
- il permesso di soggiorno per attività sportiva;
- il permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico;
- il permesso di soggiorno per motivi religiosi;
- il permesso di soggiorno per assistenza minori;
- il permesso di soggiorno per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie.
Infine, bisogna anche dar conto che una solida giurisprudenza amministrativa ritiene che, salvi i casi di non convertibilità espressamente previsti dalla legge, la conversione del permesso di soggiorno debba essere generalmente ammessa per tutti i permessi di soggiorno. Questo perché il Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, quando ha voluto escludere la possibilità di conversione del permesso di soggiorno lo ha fatto espressamente.
Lo Studio Legale Boschetti, grazie a una consolidata esperienza maturata per un lungo corso di anni, svolge assistenza, consulenza e patrocinio legale in favore dei cittadini stranieri, cui è già stato concesso soggiornare legalmente nel territorio della Repubblica, e che intendano ottenere, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la conversione del proprio permesso di soggiorno.
La tutela è inoltre estesa a tutti gli stranieri che, a seguito dell'istanza, hanno ricevuto un provvedimento di diniego della conversione del permesso di soggiorno. In questi casi, concretamente, lo straniero, rappresentato dallo Studio, presenterà un ricorso contro diniego della conversione del permesso di soggiorno, dinanza al Tar competente per territorio.
Conversione del permesso di soggiorno per lavoro con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
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