Skip to main content

Soggiornanti lungo periodo

In via di premessa, va detto che la carta di soggiorno non esiste più. Essa è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

Si tratta di un titolo di soggiorno la cui validità è a tempo indeterminato. Quindi la prima essenziale conseguenza del rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno è che il titolare non ha l'obbligo di richiedere a scadenze fisse il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Tuttavia, lo straniero è tenuto ad aggiornare il documento ogni 5 anni, presentando nuove fotografie - oppure, anche prima, ogni volta che rinnova il passaporto, cambia i propri dati anagrafici, lo stato civile, la residenza o il domicilio, o nel caso in cui debba inserire un figlio minore di anni 14.

Il possessore del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può avanzare richiesta di rilascio dello stesso titolo in favore dei familiari per cui sia consentito il ricongiungimento secondo quanto previsto dall'art. 29 T.U. Immigrazione.

Al minore iscritto nel PDS CE del genitore, al compimento del quattordicesimo anno di età, spetta il rilascio di un titolo di soggiorno autonomo ed equivalente.

Entra in contatto con lo studio legale Boschetti
I diritti riconosciuti al possessore del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

La titolarità del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo colloca lo straniero in una posizione intermedia tra il permesso di soggiorno ordinario e la cittadinanza italiana.

  • Innanzitutto lo straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può entrare nel territorio nazionale senza apposito visto d'ingresso e muoversi liberamente entro i confini dello Stato;
  • può circolare liberamente nel territorio dello Spazio Schengen per 90 giorni, per turismo;
  • può svolgere nel territorio italiano attività lavorativa, tanto subordinata quanto autonoma, escluse quelle che espressamente la legge abbia riservato al cittadino o vietato allo straniero; inoltre, se si tratta di lavoratore subordinato, non deve stipulare il contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis T.U.I.
  • può usufruire delle prestazioni di previdenza e assistenza sociale, nonché delle erogazioni sanitarie, scolastiche e sociali e di quelle relative all'accesso di beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esempio con la possibilità di accedere alle procedure per la concessuine di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • può soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro;
  • infine, il titolare di questo titolo di soggiorno non può essere espulso, salvi i casi di cui all'art. 9, comma 10, del Testo Unico sull'Immigrazione.
Requisiti per la richiesta

1. In primo luogo è necessario che lo straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. 

Il comma 3 dell’art. 9 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede che non sono abilitati a richiedere il permesso di soggiorno per lungo periodo gli stranieri che:

  • Soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

  • soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

  • soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

  • sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal suddetto Testo Unico e dal regolamento di attuazione;
  • godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Tuttavia, con Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è stato esteso, nel rispetto dei prescritti requisiti, anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e ai loro familiari.

Per detti soggetti non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di indicare un luogo di residenza.

Infine, va ricordato che anche gli altri titoli di soggiorno non abilitanti, sopra descritti, ad eccezione dei soggiorni di breve durata, sono computati nel calcolo del periodo quinquennale necessario per presentare l'istanza.

Pertanto, ad esempio, se uno straniero è regolarmente soggiornante in Italia da 5 anni, per i primi 4 come studente e successivamente come lavoratore (a seguito di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro), sarà legittimato a richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

2. Lo straniero richiedente deve avere il permesso di soggiorno abilitante da almeno cinque anni, e a tal fine, come già detto, non si computano i periodi di soggiorno di breve durata o per l'espletamento di funzioni consolari, diplomatiche, nell'ambito di organizzazioni internazionali o di missioni speciali.

3. Il possesso del permesso di soggiorno deve essere tendenzialmente ininterrotto. Per cui, le assenze dal territorio nazionale non interrompono il periodo quinquennale solo ove non superino i sei mesi consecutivi o i dieci mesi complessivi e salvo che l'allontanamento prolungato dal territorio nazionale non dipenda da gravi e documentati motivi, tra i quali, la necessità di adempiere agli obblighi di leva, o gravi motivi di salute.

Si tratta di una disposizione particolarmente restrittiva, la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

4. Lo straniero deve avere la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, che ove la richiesta riguardi anche i familiari deve consentire anche il sostentamento di questi ultimi, secondo gli stessi parametri del ricongiungimento, tenuto conto del reddito dell'intero nucleo familiare.

5. Accanto alle fonti di sostentamento, l'istante dovrà dare prova anche della disponibilità di un alloggio idoneo, analogamente a quanto statuito, di nuovo, in materia di ricongiungimento familiare. 

6. Lo straniero deve aver superato il test di lingua italiana, salvo si tratti di persona invalida o maggiore di 65 anni o comunque esentata.

Test di conoscenza della lingua italiana

Con la legge n. 94 del 2009, è stato subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono state delegate a successivo decreto di competenza del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca.

Questa legge ha dato attuazione alla direttiva 2003/109/CE, che recita: “Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale”

Il 9 dicembre 2010 è entrato in vigore il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le "Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana".

Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali attività sono dettagliatamente descritte dalla circolare n. 7589, diramata dal medesimo Dipartimento, il 16 novembre 2010.

Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.

Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:

  • Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
  • titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
  • riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
  • attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni;
  • certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap".
Il procedimento

Il titolo di soggiorno è rilasciato entro novanta giorni dalla sua richiesta.

Il Giudice Amministrativo ha ritenuto tale termine perentorio, tanto da dichiarare la illegittimità del silenzio sull’istanza di rilascio del titolo stesso, protrattosi oltre i novanta giorni concessi dalla legge all’amministrazione per provvedere.

La richiesta può essere inoltrata presso gli Uffici Postali con apposito kit. Deve contenere le generalità complete, l’indicazione dei luoghi in cui l’interessato ha soggiornato negli ultimi cinque anni, l’attuale residenza e le fonti di reddito.

Sarà necessario allegare la copia della dichiarazione dei redditi o il modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente.

Mentre per i collaboratori domestici (colf/badanti), occorre l'esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS.

Tutto ciò in modo da rendere possibile la verifica del reddito prodotto che non deve risultare inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Ove la domanda riguardi anche i familiari, dovranno essere altresì prodotti i documenti che dimostrano la disponibilità dell’alloggio e di redditi adeguati al sostentamento del nucleo familiare stesso.

Occorre poi la copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità; la documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, il bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50) e il contrassegno telematico da € 16,00.

Sarà poi necessario il certificato del casellario penale e il certificato dei carichi pendenti, al fine di consentire la valutazione in ordine alla pericolosità sociale del richiedente.

Motivi ostativi

Gli stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al 4° comma dell’articolo in esame figura l’ipotesi di diniego del rilascio del PDS CE per gli stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tali motivi ostativi, ove sussistano, non solo giustificano il rigetto dell’istanza di rilascio di un PDS CE, ma consentono altresì di revocare il permesso originario che funge da presupposto della richiesta stessa.

I reati ostativi sono elencati all’art. 4 comma 3° del T.U.I. e ricomprendono, ad esempio, i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso paesi stranieri, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

In ogni caso, non tutti i motivi che comportano la revoca automatica di un permesso di soggiorno semplice ostano al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Anzi, una delle più rilevanti novità introdotte con la riformulazione dell’art. 9 del T.U.I. è costituita dal fatto che la condanna, anche non definitiva, riportata dallo straniero per uno dei reati di cui sia previsto l’arresto in flagranza obbligatorio o per i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza facoltativo, non ha efficacia ostativa automatica al rilascio del PDS CE.

Per la normativa previgente, bastava un semplice rinvio a giudizio per i citati reati per comportare l’automatico rigetto dell’istanza, mentre le nuove norme impongono il rifiuto della richiesta dello straniero pericoloso senza alcuna forma di automatismo.

L’accertamento della pericolosità, quindi, è rimesso alla valutazione e all’apprezzamento, caso per caso, dell’amministrazione procedente.

Ciò non significa che debbano considerarsi irrilevanti precedenti condanne penali, ma che queste assumono rilevanza in termini di elemento di valutazione ai fini del giudizio prognostico sulla pericolosità del richiedente, che, ove concluso positivamente, comporta il diniego del rilascio del PDS CE.

In senso invece favorevole al rilascio del PDS CE, invece, dovranno essere valutati la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’inserimento sociale, familiare, lavorativo del richiedente.

La giurisprudenza più volte è stata chiamata a pronunciarsi sull’elemento della pericolosità sociale, ed è ormai solidamente orientata nel senso di ritenere che l’autorità può desumere elementi che fondino il giudizio di pericolosità dello straniero senza automatismi di sorta, dal tipo di reato commesso dall’interessato, come accertato dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

Al riguardo, si è precisato che il fattore ostativo alla concessione non è la condanna in quanto tale, ma l’episodio criminoso commesso, che deve essere di una gravità tale da indurre ad una valutazione di sicura pericolosità del soggetto.

Permesso di soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo - Studio legale Avvocato Francesco Boschetti

Entra in contatto con lo studio legale Boschetti

Le recensioni dei nostri clienti

Il Codice Deontologico Forense vieta all’avvocato di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, anche qualora gli stessi vi consentano. Per questo motivo riportiamo solamente le iniziali.

Famiglia R.

Voto:

Em agosto de 2017 procurei o escritório do Dr Francesco Boschetti, com o intuito de contrata-lo para nos representar junto ao Tribunal de Roma, requerendo nosso direito de sermos reconhecidos cidadãos italianos, já que na nossa linha da ascendência tinha a restrição administrativa devido ao meu pai ter nascido antes de 1948, e quem transmitia era minha avó.

Estivemos pessoalmente em seu escritório, e fomos muito bem recebidos, o Dr Francesco é uma pessoa muito afável, e extremamente competente, nos orientou corretamente e deu início ao processo em 27/09/2017.

Em Fevereiro de 2018 ocorreu nossa primeira e única audiência, sendo um sucesso pois já em março foi publicada nossa sentença positiva, reconhecendo eu e meus três filhos como cidadãos italianos desde nosso nascimento.

O Dr Francesco continuou em nosso auxilio até as devidas transcrições junto ao comune de nosso Dante Causa, e em agosto de 2018, já estávamos com nossas certidões de nascimento em mão, tempo total para sucesso do processo de onze meses!

Só temos que agradecer ao profissionalismo e dedicação do Dr. Francesco Boschetti e sua equipe.

N. da Roma

Voto:

Gentile Avv. Boschetti

Il 4 luglio finalmente ho fatto il giuramento per la cittadinanza. Se non l'avessi contattata non so per quanti anni ancora avrei aspettato questo momento con lo stato della pratica bloccato nella fase iniziale.

Ho cercato su internet un avvocato che mi potesse aiutare con questa pratica, e ho letto le recensioni su di lei che ho deciso di cercare subito l'indirizzo del suo studio per vedere se era tutto vero. In effetti eccomi qua per confermare tutto sulle recensioni positive su di lei, e aggiungo un grazie per la sua onestà, la sua serietà, la sua professionalità e la puntualità delle sue risposte.

Grazie veramente di cuore. E grazie per tutto l'impegno che ci mette per aiutare gli stranieri. Grazie mille.

N.

K. da Lecco

Voto:

Avendo avuto un problema con la residenza, quindi non potevo fare la richiesta di cittadinanza, decisi di prendere un avvocato per aiutarmi. Premetto che due Avvocati mi avevano già detto che fosse impossibile risolvere il problema. Volevo un terzo parere.

Dalle mie ricerche su internet ho visto parecchi studi legali e ho scelto l'avvocato Boschetti perché mi ispirava fiducia.

Dopo la mail, mi ha risposto e qualche giorno dopo mi ha chiamato per un colloquio. Dopodiché ha iniziato il suo lavoro.

Oggi la fatidica notizia è caduta, la mia residenza è stata ripristinata. Che dire? Grazie mille di tutto. Davvero tante grazie.

Grazie perché lei ha sopportato le mie domande, a volte anche quattro mail al giorno. Grazie per la sua disponibilità e la sua pazienza.

Grazie anche per i prezzi che fa. Le auguro tante belle cose nella sua carriera.

Con affetto,

K.

E. da San Donà di Piave

Voto:

Sono arrivata in Italia quando avevo 10 anni quindi ho sempre considerato il posto in cui vivo ora come casa mia ormai.

Appena compiuti i 10 anni di residenza, ho convinto mio padre e abbiamo fatto domanda per la cittadinanza. Nel frattempo due anni fa ho vinto un borsa di studio e sono andata a studiare a Londra e la voglia di ritornarci mi ha convinta ancora di più nel richiedere la cittadinanza.

Dopo due anni a gennaio che lo stato della pratica online non cambiava ho cercato un avvocato in internet. Dopo aver letto le recensioni sia sul sito che su Facebook mi sono convinta che l'avv. Boschetti poteva essere la persona giusta.

Non mi sbagliavo. A qualsiasi mail, anche di domenica, l'avvocato ha prontamente risposto. Alla risposta positiva ha esultato insieme a me.

Grazie Avv. Boschetti! Mi sembra abbastanza ovvio che lo consiglierei a chiunque sia per il continuo supporto e sia perché se avete bisogno di rapide tempistiche l'avvocato è di parola.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:
Orari ufficio:

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
 15.00 - 19.00

Si riceve solo
previo appuntamento
telefonico o e-mail

info@avvocatoimmigrati.it

Chiama allo 06.88921971

Ancora dubbi prima di contattarci?

Nessun problema, prova a guardare alcune video recensioni dei nostri clienti e capisci come possiamo aiutarti a risolver eil tuo problema legato alla cittadinanza italiana o a visti d'ingrsso.

R.M. da Caracas

Voto:

Sono M.M., cittadina venezuelana e ora anche italiana dopo l'accoglienza favorevole di un processo presso il Tribunale di Roma in cui sono stata rappresentata dall'avvocato Francesco Boschetti. L'avvocato Boschetti mi ha offerto un servizio personalizzato di altissima qualità.

Durante l'intero processo mi sono sentita sicura e tranquilla perché è proactivo, chiaro, rapido e preciso nelle risposte. Se avessi bisogno di un altro servizio di immigrazione, senza nessun dubbio assumerei di nuovo l'avvocato Boschetti.

Soy M.M., ciudadana venezolana y ahora también italiana después del resultado favorable en un juicio en los Tribunales de Roma en el que fui representada por el abogado Francesco Boschetti. El abogado Boschetti me ofreció un servicio personalizado de la más alta calidad.

Durante todo el proceso me sentí segura y tranquila pues es proactivo y rápido, claro y preciso en sus respuestas. De necesitar otro servicio de inmigración, sin ninguna duda volvería a contratar al abogado Boschetti.

I am M.M., a Venezuelan citizen and now also Italian after the favorable result in a trial in the Courts of Rome in which I was represented by the lawyer Francesco Boschetti. Attorney Boschetti offered me a personalized service of the highest quality.

Throughout the entire process I felt reassured because he is proactive and fast, clear, and precise in his answers. Should I need another immigration service, I would definitely hire lawyer Boschetti again.

G. Z. residente a Forlì

Voto:

Ho contattato Avvocato Boschetti per la mia pratica di cittadinanza, avevo fatto la domanda nel marzo del 2015 fino al 2018 nessuna notifica nessun cambiamento sul portale del ministero del interno, ho fatto solecito dopo solecito nulla cambiava, cercando sul Internet ho trovato AVV. Boschetti ho letto gli recensioni della gente che lui gli aiutati gli ho scritto una mail e mi ha subito risposto ed è stato sempre disponibile,gentile,paziente grazie al Avv.Boschetti dopo né anche 6 mesi il decreto per la mia pratica di cittadinanza e stato firmato.

Grazie mille Avvocato Boschetti per la sua gentilezza ma soprattutto per la sua bravura.

A. da Monza Brianza

Voto:

Una mattina navigando su un sito Internet mi sono imbattuta in questo sito tutto per stranieri, ho visto un messaggio apparso in piccolo sulle pagine avv.per gli immigrati, già la scritta così mi piaceva, ho preso il numero di cellulare e la mail provando a chiamare non andava, allora ho scritto una mail. Se a chiamare ero un po’ titubante, quando ho visto la foto del profilo della mail devo dire che mi ha spirato fiducia.

Allora, quando a fine serata mi ha chiamato gli ho parlato più tranquillamente perché avendo visto la foto ero più serena a parlare con lui.

Insomma che dire, un grande avvocato con la G maiuscola,una persona alla mano e sopratutto disponibilissimo, che ti segue fino in fondo con parole gentili. Mi ha seguito due pratiche (andate a buon fine) ora sta facendo la terza, poi ci sarà la quarta. In tutto questo io sono stata una grande rompiscatole, ma lui è stato così paziente e professionale che mi assicurava sempre e mi tranquillizzava ogni volta.

Contattate lui e rimarrete molto soddisfatti come io e come tante altre persone.

Grazie mille avvocato Boschetti,

Un abbraccio a presto.

A. e E. da Milano

Voto:

Da più di dieci anni residenti in Italia, è arrivato anche il nostro fatidico momento: quello di richiedere la cittadinanza Italiana! A chi rivolgersi, a chi affidarsi nel caso di attese prolungate ma sopratutto, come fare a sollecitare dopo i due anni di elaborazione della pratica, in modo diretto e professionale?!

La risposta a tutte queste domande e unica: 
Avv.Francesco Boschetti !

Noi l'abbiamo trovato per caso sui motori di ricerca e ci siamo affidati a lui a occhi chiusi ma si è rivelato una persona molto affidabile, professionale e corretta! Mio marito è diventato cittadino italiano il 4 di ottobre e di seguito anche nostra figlia nata qui in Italia, e io lo diventerò a breve, con l'aiuto dello studio dell'avvocato! 

Grazie mille per tutto avvocato !
Con affetto A. e E. da Milano 

A. M. da Milano

Voto:

Buonasera avv. Francesco,
Quello che voglio dire a tutti quanti è di evitare i pregiudizi, quando mia figlia A. Y. ha detto che voleva mettere in mano la sua pratica di cittadinanza ad un avvocato di Roma io come madre ho detto a mia figlia che era troppo lontano e che magari forse l'avrebbe fregata, e con la distanza che c'è non avrebbe potuto fare nulla, lei subito mi ha detto che dalla foto sembra una brava persona e che l'avrebbe contatto per vedere, dopo che l'ha contattato mi ha detto che era un bravo avvocato proffessionale ed molto gentile.

Ed è veramente cosi perchè ora che a seguito anche la mia pratica devo dire che sono rimasta a bocca aperta per il lavoro svolto in cosi poco tempo, sempre con gentilezza ed pazienza.

Gente non guardate la distanza ovunque voi siate se volete un buon avvocato contattate lui FRANCESCO BOSCHETTI sono certa che rimanerete a bocca aperta come me.

Grazie di cuore per il grande lavoro svolto.

D.e M. E. da Reggio Emilia

Voto:

Gentile Avv. Francesco Boschetti,

Volevo ringraziarLa grandemente per la pratica di controllo espulsione e registrazione al SIS della mia ragazza costaricense che mentre ritornava in Costarica era stata fermata dalla polizia di dogana internazionale a Madrid con una presunta espulsione; grazie al suo aiuto in tempi brevi e con poca spesa abbiamo potuto controllare cosa effettivamente era successo e poter poi, dopo esito negativo sul registro SIS, acquistare il biglietto aereo per il rientro in Europa. Grazie davvero tanto!

Volevo caldamente consigliare la professionalità, rapidità e cortesia dell'Avvocato Branchetti a chiunque si trovi in vicende internazionali di poca chiarezza come la nostra.

D.

E. da Robecco Sul Naviglio

Voto:

La mia pratica di cittadinanza era ferma da un anno, lo stato della domanda era sempre lo stesso: “L’istruttoria è stata avviata....” Cercavo una soluzione per velocizzare la procedura e tutto mi sembrava molto difficile.

Ho conosciuto l’Avvocato Boschetti tramite Internet e l’ho contattato con e-mail. L’avvocato ha risposto subito ed ha proposto la pratica di sollecito.

Lui ha sollecitato più volte il Ministero, la Prefettura ed anche il Comune dove sono residente, perché, ad ogni step, i tempi di attesa erano più lunghi rispetto a quelli previsti dalla Legge. La mia pratica è stata seguita con grande professionalità e costante impegno fino all’esito positivo: sono diventata cittadina italiana! L’Avvocato è stato sempre disponibile e sollecito nel rispondere a tutte le domande e mi ha dato consigli utili.

Ringrazio l'avv. Boschetti di cuore di avermi aiutata. Lo consiglio a tutti gli stranieri che vogliono ottenere la cittadinanza italiana in 730 giorni.

I. da Comacchio

Voto:

Avevo bisogno di accelerare la mia pratica di cittadinanza che ancora non sono passati i famosi 730 giorni. Ho iniziato a fare qualche ricerca per trovare un bravo Avvocato in grado di aiutarmi e così navigando in mezzo ai forum dedicati a cittadinanza per stranieri sono riuscito ad arrivare al nome del Avvocato Francesco Boschetti consigliato da molti membri.

Ho deciso di contattarlo telefonicamente spiegando la mia posizione e subito da questo momento mi ha trasmesso fiducia e rassicurazione. Dal giorno successivo dopo aver preparato e spedito la mia documentazione l'Avvocato ha subito iniziato con la prima pratica sollecito. E così è stato sempre presente e disponibile per altri solleciti mano mano mentre cambiava lo stato pratica, e ci siamo tenuti sempre aggiornati.

Consiglierei fortemente l'Avvocato Francesco Boschetti a tutti coloro che vorrebbero accelerare la loro pratica cittadinanza e coloro che hanno bisogno di supporto riguardo il tema cittadinanza. Troverete una persona disponibile, professionale, gentile e con molta esperienza nel settore.

Grazie di cuore Avvocato Francesco.

M. da Milano

Voto:

Ho contatto l'avvocato Boschetti, per la mia pratica di cittadinanza.

La sua disponibilità immediata al telefono mi ha messo subito a mio agio, oltre alla sua professionalità nell'indicarmi il percorso più idoneo alla mia situazione e senza dimenticare la celerità con cui ha trattato la mia pratica.

Per questi motivi posso solo consigliare vivamente la collaborazione con l'avvocato.

O. da Francoforte sul Meno

Voto:

Anche se sono passati 2 anni e qualche mese dopo aver applicato per la cittadinanza italiana per matrimonio, lo stato della mia domanda non cambiava. Cercavo una soluzione per sollecitare la procedura. Ho contattato Avv. Francesco Boschetti sul website dell’avvocato.

Grazie al suo disciplinato e sistematico lavoro solo 10 giorni dopo, mi sono stata informata dal ministero dell’interno che il decreto per la mia cittadinanza e’ stato firmato. Durante questo processo Avv. Boschetti era sempre disponibile, anche fuori delle ore di lavoro. Lui ha risposto tutte le mie domande in dettaglio. La sua serieta’ e veloce follow-up ci ha portato grande successo. Fino all’ultimo step mi ha sostenuta professionalmente.

Gentile Avv. Boschetti la ringrazio di nuovo particolarmente per la sua gentilezza, flessibilita e la fiducia che mi ha dato. Era un privilegio per me averLa come il mio avvocato.

Senza pensarci due volte consiglerei Avv. Francesco Boschetti a tutti quelli che hanno bisogno l’aiuto sulle questioni d’immigrazione e cittadinanza.
Scrivici una email per spiegare il tuo caso