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Permesso di soggiorno

Le disposizioni in materia di immigrazione prevedono una disciplina comune a tutti i permessi di soggiorno e norme specifiche riguardanti i presupposti per il rilascio ed il rinnovo dei singoli titoli di soggiorno.

TERMINE PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro il termine di 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, che la giurisprudenza riconosce essere perentorio (es. Cass. Civ. 19.06.2003 n. 9809), quindi pena l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, c. 2, del Testo Unico sull’Immigrazione.

Il rilascio del permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore competente in base al luogo in cui lo straniero va a dimorare, e tale richiesta, come si andrà a vedere, in molti casi viene presentata con la mediazione di Poste Italiane.

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PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO

Il primo presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno è che lo straniero sia entrato nel territorio nazionale in maniera regolare, ossia munito di un visto rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica italiana, e che abbia fatto ingresso in Italia attraverso un regolare valico di frontiera.

Di regola, il permesso di soggiorno deve avere la stessa durata e lo stesso motivo indicati nel visto d’ingresso. Quindi, il motivo del permesso di soggiorno viene strettamente vincolato al motivo riportato nel visto di ingresso, poiché lo straniero, per poter soggiornare nel territorio nazionale, deve dimostrare di avere un motivo giustificativo, in base al quale viene rilasciato il visto d’ingresso e successivamente il permesso di soggiorno.

In buona sostanza, il permesso di soggiorno è l’atto amministrativo con il quale lo straniero regolarmente entrato nel territorio dello Stato viene autorizzato a stabilirsi in Italia per un periodo limitato.
Vi sono tuttavia delle fattispecie particolari in cui il permesso di soggiorno non segue il rilascio di un visto d’ingresso (ad esempio, per la richiesta di asilo; per l’acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; per motivi di giustizia, su richiesta dell’Autoritа giudiziaria, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per taluni specifici reati; per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 31, 3° comma, del Testo Unico sull’Immigrazione, ecc.).

Un altro presupposto indispensabile, salve eccezioni specifiche, per il rilascio del permesso di soggiorno è la sottoscrizione, da parte dello straniero in Italia, dell’Accordo di integrazione

LA PROCEDURA

Ci sono casi in cui il permesso di soggiorno deve essere richiesto tramite Poste Italiane e altri in cui la richiesta va fatta direttamente in Questura.

Nei casi seguenti il rilascio del permesso di soggiorno andrà richiesto mediante kit postale da presentare a uno degli uffici abilitati di Poste Italiane:

  • Affidamento
  • Adozion
  • Motivi religiosi
  • Residenza elettiva
  • Studio (per periodi superiori a tre mesi)
  • Missione
  • Asilo Politico (rinnovo)
  • Tirocinio formazione professionale
  • Attesa riacquisto cittadinanza
  • Attesa occupazione
  • Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
  • Lavoro Autonomo
  • Lavoro Subordinato
  • Lavoro sub-stagionale
  • Famiglia
  • Famiglia minore con minori di 14-18 anni
  • Soggiorno lavoro art. 27
  • Status apolide (rinnovo)
  • Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
  • Duplicato Permesso
  • Carta soggiorno

Aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (inserimento figli)
In tutti gli altri casi, il permesso di soggiorno va richiesto presso la Questura, Sezione Stranieri, del Comune in cui lo straniero va a dimorare.

In merito ai tempi del rilascio del permesso di soggiorno, si ricorda che l’art. 1 del D. Lgs. N. 40/2014 al Testo Unico ha prolungato a 60 giorni il termine entro il quale la Questura deve concludere il procedimento introdotto con domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; tuttavia si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio.

L'art. 9 bis dell'art. 5, Testo Unico sull'Immigrazione, è stato introdotto nel 2011 al fine di agevolare l'impiego del lavoratore straniero nelle more del procedimento relativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Detta norma, infatti, prevede che anche qualora l'Amministrazione non concluda il procedimento nel termine di legge (come visto, attualmente pari a 60 giorni), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, fino a che non venga eventualmente comunicata, da parte della Pubblica Amministrazione, l'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990.

Sono indispensabili due condizioni:

  • che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno;
  • che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

I COSTI DA SOSTENERE

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017, e successiva circolare attuativa del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2017, sono stati rideterminati gli importi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni.

I costi della procedura per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono i seguenti:

  • euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi  e fino ad un anno;
  • euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e  fino a due anni;
  • euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno  per  i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per: i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori, i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità, i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari, i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.

Per tutti i casi  rimangono, comunque, dovuti i seguenti costi per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

  • 30,00 euro per l’assicurata a Poste Italiane;
  • 16,00 euro per la marca da bollo;
  • 30,46 euro per il rilascio del  permesso di soggiorno elettronico.

LA DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La durata del permesso di soggiorno, salvo quello rilasciato per lavoro, resta la stessa prevista nel visto d’ingresso. Tuttavia, l’art. 5, comma 3° del Testo Unico, stabilisce che la durata del permesso di soggiorno non può essere:

  • superiore a 3 mesi per visite, affari e turismo (anche se sappiamo che in questi casi non vi è obbligo di richiesta di un permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza);
  • inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto;
  • superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal Testo Unico sull’Immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione.
    Per quanto riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di norma la loro durata è quella prevista dal contratto di soggiorno, che, comunque, non può essere superiore:
  • in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di 9 mesi;
  • in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di 1 anno;
  • in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di 2 anni.

Come già anticipato, riguardo ai soggiorni brevi, ovvero ilcui periodo non eccede 90 giorni, l’immigrato non ha più bisogno di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Tale titolo è a tutti gli effetti sostituito dalla dichiarazione di presenza che lo straniero deve rendere:

  • agli agenti della polizia di frontiera, se l’ingresso in Italia avviene tramite una frontiera esterna all’area Schengen;
  • al Questore della provincia in cui si trova, nel caso in cui lo straniero abbia fatto scalo in un Paese appartenente all’area Schengen.

IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero dimora, almeno 60 giorni prima della scadenza, e presuppone gli stessi requisiti previsti per il rilascio, che appunto debbono essere rimasti in vita.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale termine di 60 giorni non ha natura perentoria, non prevedendosi alcuna conseguenza sanzionatoria per l’ipotesi della sua inosservanza (tra le altre, Cons. di Stato 11.09.2006 n, 5240).

Pertanto, la richiesta di rinnovo non può essere respinta se presentata entro il termine di cui all’art. 13, c. 2, lett. b) del Testo Unico (per il quale, l’espulsione può essere comminata allo straniero solo quando il permesso di soggiorno, di cui non si è richiesto il rinnovo, sia scaduto da più di 60 giorni).

Dunque, per essere accoglibile, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al più tardi, può essere proposta entro 60 giorni dopo la sua scadenza.

Circa la natura non perentoria del termine per il rinnovo si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7892 del 20.05.2003: “L’espulsione dello straniero che abbia richiesto tardivamente il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto non è automatica, ma può aver luogo soltanto se la domanda tardiva di rinnovo sia priva dei requisiti richiesti dalla legge per la protrazione della permanenza sul territorio nazionale”.

Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per studio

E' CONSENTITO ALLO STRANIERO CHE HA OTTENUTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO DI MODIFICARE CORSO O UNIVERSITÀ PER I QUALI ERA STATO CONCESSO IL VISTO D'INGRESSO?
Il Decreto Legislativo n. 154 del 10 agosto 2007 ha modificato le norme sul T.U. dell’Immigrazione in materia di ingresso e soggiorno di studenti.

In precedenza, come chiariva la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300 del 16 gennaio 2002, il permesso di soggiorno per motivi di studio, salve alcune eccezioni, non poteva essere utilizzato, durante il periodo di validità, o rinnovato alla sua scadenza, per la frequenza di un corso diverso, in sostituzione ovvero al termine di quello originario.

Il suddetto Decreto Legislativo ha invece previsto la possibilità del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università.

Come precisato dal Telegramma del Ministero dell'Interno n. 400/C/2008/899 del 21/02/2008, la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto "è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi, dei passaggi a corsi privati".

Sono state individuate, in accordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca, le seguenti modalità applicative:

  • prosecuzione degli studi in un corso diverso nella stessa sede: lo studente, all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, deve includere nella documentazione richiesta anche quella comprovante l'avvenuta iscrizione ad altro corso;
  • prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso nella stessa sede: anche in questo caso, l'interessato richiede il rinnovo del permesso di soggiorno presentando la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso;
  • prosecuzione degli studi in un corso di laurea analogo o diverso presso altra sede. E' qui essenziale una condizione: l'Università deve rilasciare allo studente il "Nulla osta" al trasferimento, provvedendo a notiziare il nuovo ateneo e la subentrante questura. Il rettore che accoglie lo studente conferma l'avvenuta iscrizione;
  • prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso presso altra sede: lo studente, in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, include nella documentazione richiesta anche quella comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso.

In tutti i casi di cui sopra, gli studenti devono richiedere il rinnovo del titolo di soggiorno almeno 30 giorni prima della scadenza.

Qualora gli stessi, fino a quel momento, non avessero ottenuto il perfezionamento della pratica di iscrizione e fossero stati accettati con riserva dall'ateneo, possono produrre la domanda di rinnovo fornendo la documentazione attestante l'accettazione provvisoria, ferma restando la successiva presentazione di quella che attesti l'effettiva iscrizione.

IL RIFIUTO E LA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

I requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno sono sempre i medesimi, sia che si tratti di primo rilascio che di istanza di rinnovo, e debbono mantenersi in vita per tutta la durata del soggiorno.

In virtù dell’art. 5, comma 5° del Testo Unico, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso viene revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3456 del 22.06.2007, ha affermato che la condanna subita dal cittadino straniero per i reati inerenti gli stupefacenti, così come è ostativa – per quanto previsto appunto dall’art. 4, comma 3° del Testo Unico - per l’ingresso nel territorio dello Stato e la concessione del permesso di soggiorno, ugualmente preclude la possibilitа di ottenere il rinnovo dello stesso.

La fattispecie del rifiuto – che richiede, salvo i casi in cui sia da ritenersi un “atto vincolato”, l’invio del preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 - ricorre quando si è in procinto di rinnovare il permesso (o di rilasciare il primo) e in quel momento vengono a mancare taluni dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non siano poi sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, e sempre che non si tratti, come giа detto, di irregolarità amministrative sanabili.

La revoca - che presuppone l’invio della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990 - avviene nel caso di un permesso formalmente valido, quando sopravvengono alcuni fatti da cui emerge una diversa valutazione della motivazione che ha portato al rilascio dell’autorizzazione.

Ne sono esempi i casi di false generalità, o di permessi ottenuti mediante falsificazione di documenti, o la presenza di sentenze passate in giudicato che prevedono come pena accessoria proprio la revoca del permesso di soggiorno.

Importante è sottolineare che nel caso vengano a mancare i requisiti relativi al possesso di mezzi di sussistenza, ovvero una persona perda il lavoro, non è prevista la revoca.

In tal caso, alla scadenza, il permesso di soggiorno verrà rinnovato per un periodo massimo di un anno, previa iscrizione da parte dello straniero rimasto senza lavoro nelle liste di collocamento.
Rifiuto e revoca sono due istituti diversi, ma si verificano a parità di condizioni nei seguenti casi:

  • mancato possesso dei requisiti per rimanere in Italia;
  • straniero non più ammissibile in quanto rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
  • straniero che si è trattenuto fuori dal territorio italiano per oltre la metà della durata del soggiorno, salvo cause di forza maggiore;
  • nel caso di permesso per motivi di famiglia, il permesso di soggiorno è revocato se viene accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo di eludere le norme in materia di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale.

Bisogna specificare, tuttavia, che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

RIMEDI CONTRO I PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO O REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Come abbiamo visto, il permesso di soggiorno può essere rifiutato, sia in sede di richiesta di primo rilascio che di rinnovo; può essere inoltre ritirato o revocato.

In generale la competenza in materia di provvedimenti relativi ai permessi di soggiorno è del Tribunale Amministrativo Regionale.

Fanno eccezione però i provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare: in tali casi, trattandosi di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, la competenza è del Giudice Ordinario del luogo in cui l’interessato risiede.

Lo Studio Boschetti è specializzato nei procedimenti che hanno ad oggetto il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, o la revoca del permesso di soggiorno.

Trattandosi di interessi di primaria importanza, è fondamentale rivolgersi a un esperto di diritto dell’immigrazione e permessi di soggiorno.

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Le recensioni dei nostri clienti

Il Codice Deontologico Forense vieta all’avvocato di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, anche qualora gli stessi vi consentano. Per questo motivo riportiamo solamente le iniziali.

Famiglia R.

Voto:

Em agosto de 2017 procurei o escritório do Dr Francesco Boschetti, com o intuito de contrata-lo para nos representar junto ao Tribunal de Roma, requerendo nosso direito de sermos reconhecidos cidadãos italianos, já que na nossa linha da ascendência tinha a restrição administrativa devido ao meu pai ter nascido antes de 1948, e quem transmitia era minha avó.

Estivemos pessoalmente em seu escritório, e fomos muito bem recebidos, o Dr Francesco é uma pessoa muito afável, e extremamente competente, nos orientou corretamente e deu início ao processo em 27/09/2017.

Em Fevereiro de 2018 ocorreu nossa primeira e única audiência, sendo um sucesso pois já em março foi publicada nossa sentença positiva, reconhecendo eu e meus três filhos como cidadãos italianos desde nosso nascimento.

O Dr Francesco continuou em nosso auxilio até as devidas transcrições junto ao comune de nosso Dante Causa, e em agosto de 2018, já estávamos com nossas certidões de nascimento em mão, tempo total para sucesso do processo de onze meses!

Só temos que agradecer ao profissionalismo e dedicação do Dr. Francesco Boschetti e sua equipe.

N. da Roma

Voto:

Gentile Avv. Boschetti

Il 4 luglio finalmente ho fatto il giuramento per la cittadinanza. Se non l'avessi contattata non so per quanti anni ancora avrei aspettato questo momento con lo stato della pratica bloccato nella fase iniziale.

Ho cercato su internet un avvocato che mi potesse aiutare con questa pratica, e ho letto le recensioni su di lei che ho deciso di cercare subito l'indirizzo del suo studio per vedere se era tutto vero. In effetti eccomi qua per confermare tutto sulle recensioni positive su di lei, e aggiungo un grazie per la sua onestà, la sua serietà, la sua professionalità e la puntualità delle sue risposte.

Grazie veramente di cuore. E grazie per tutto l'impegno che ci mette per aiutare gli stranieri. Grazie mille.

N.

K. da Lecco

Voto:

Avendo avuto un problema con la residenza, quindi non potevo fare la richiesta di cittadinanza, decisi di prendere un avvocato per aiutarmi. Premetto che due Avvocati mi avevano già detto che fosse impossibile risolvere il problema. Volevo un terzo parere.

Dalle mie ricerche su internet ho visto parecchi studi legali e ho scelto l'avvocato Boschetti perché mi ispirava fiducia.

Dopo la mail, mi ha risposto e qualche giorno dopo mi ha chiamato per un colloquio. Dopodiché ha iniziato il suo lavoro.

Oggi la fatidica notizia è caduta, la mia residenza è stata ripristinata. Che dire? Grazie mille di tutto. Davvero tante grazie.

Grazie perché lei ha sopportato le mie domande, a volte anche quattro mail al giorno. Grazie per la sua disponibilità e la sua pazienza.

Grazie anche per i prezzi che fa. Le auguro tante belle cose nella sua carriera.

Con affetto,

K.

E. da San Donà di Piave

Voto:

Sono arrivata in Italia quando avevo 10 anni quindi ho sempre considerato il posto in cui vivo ora come casa mia ormai.

Appena compiuti i 10 anni di residenza, ho convinto mio padre e abbiamo fatto domanda per la cittadinanza. Nel frattempo due anni fa ho vinto un borsa di studio e sono andata a studiare a Londra e la voglia di ritornarci mi ha convinta ancora di più nel richiedere la cittadinanza.

Dopo due anni a gennaio che lo stato della pratica online non cambiava ho cercato un avvocato in internet. Dopo aver letto le recensioni sia sul sito che su Facebook mi sono convinta che l'avv. Boschetti poteva essere la persona giusta.

Non mi sbagliavo. A qualsiasi mail, anche di domenica, l'avvocato ha prontamente risposto. Alla risposta positiva ha esultato insieme a me.

Grazie Avv. Boschetti! Mi sembra abbastanza ovvio che lo consiglierei a chiunque sia per il continuo supporto e sia perché se avete bisogno di rapide tempistiche l'avvocato è di parola.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:
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Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
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Chiama allo 06.88921971

Ancora dubbi prima di contattarci?

Nessun problema, prova a guardare alcune video recensioni dei nostri clienti e capisci come possiamo aiutarti a risolver eil tuo problema legato alla cittadinanza italiana o a visti d'ingrsso.

R.M. da Caracas

Voto:

Sono M.M., cittadina venezuelana e ora anche italiana dopo l'accoglienza favorevole di un processo presso il Tribunale di Roma in cui sono stata rappresentata dall'avvocato Francesco Boschetti. L'avvocato Boschetti mi ha offerto un servizio personalizzato di altissima qualità.

Durante l'intero processo mi sono sentita sicura e tranquilla perché è proactivo, chiaro, rapido e preciso nelle risposte. Se avessi bisogno di un altro servizio di immigrazione, senza nessun dubbio assumerei di nuovo l'avvocato Boschetti.

Soy M.M., ciudadana venezolana y ahora también italiana después del resultado favorable en un juicio en los Tribunales de Roma en el que fui representada por el abogado Francesco Boschetti. El abogado Boschetti me ofreció un servicio personalizado de la más alta calidad.

Durante todo el proceso me sentí segura y tranquila pues es proactivo y rápido, claro y preciso en sus respuestas. De necesitar otro servicio de inmigración, sin ninguna duda volvería a contratar al abogado Boschetti.

I am M.M., a Venezuelan citizen and now also Italian after the favorable result in a trial in the Courts of Rome in which I was represented by the lawyer Francesco Boschetti. Attorney Boschetti offered me a personalized service of the highest quality.

Throughout the entire process I felt reassured because he is proactive and fast, clear, and precise in his answers. Should I need another immigration service, I would definitely hire lawyer Boschetti again.

G. Z. residente a Forlì

Voto:

Ho contattato Avvocato Boschetti per la mia pratica di cittadinanza, avevo fatto la domanda nel marzo del 2015 fino al 2018 nessuna notifica nessun cambiamento sul portale del ministero del interno, ho fatto solecito dopo solecito nulla cambiava, cercando sul Internet ho trovato AVV. Boschetti ho letto gli recensioni della gente che lui gli aiutati gli ho scritto una mail e mi ha subito risposto ed è stato sempre disponibile,gentile,paziente grazie al Avv.Boschetti dopo né anche 6 mesi il decreto per la mia pratica di cittadinanza e stato firmato.

Grazie mille Avvocato Boschetti per la sua gentilezza ma soprattutto per la sua bravura.

A. da Monza Brianza

Voto:

Una mattina navigando su un sito Internet mi sono imbattuta in questo sito tutto per stranieri, ho visto un messaggio apparso in piccolo sulle pagine avv.per gli immigrati, già la scritta così mi piaceva, ho preso il numero di cellulare e la mail provando a chiamare non andava, allora ho scritto una mail. Se a chiamare ero un po’ titubante, quando ho visto la foto del profilo della mail devo dire che mi ha spirato fiducia.

Allora, quando a fine serata mi ha chiamato gli ho parlato più tranquillamente perché avendo visto la foto ero più serena a parlare con lui.

Insomma che dire, un grande avvocato con la G maiuscola,una persona alla mano e sopratutto disponibilissimo, che ti segue fino in fondo con parole gentili. Mi ha seguito due pratiche (andate a buon fine) ora sta facendo la terza, poi ci sarà la quarta. In tutto questo io sono stata una grande rompiscatole, ma lui è stato così paziente e professionale che mi assicurava sempre e mi tranquillizzava ogni volta.

Contattate lui e rimarrete molto soddisfatti come io e come tante altre persone.

Grazie mille avvocato Boschetti,

Un abbraccio a presto.

A. e E. da Milano

Voto:

Da più di dieci anni residenti in Italia, è arrivato anche il nostro fatidico momento: quello di richiedere la cittadinanza Italiana! A chi rivolgersi, a chi affidarsi nel caso di attese prolungate ma sopratutto, come fare a sollecitare dopo i due anni di elaborazione della pratica, in modo diretto e professionale?!

La risposta a tutte queste domande e unica: 
Avv.Francesco Boschetti !

Noi l'abbiamo trovato per caso sui motori di ricerca e ci siamo affidati a lui a occhi chiusi ma si è rivelato una persona molto affidabile, professionale e corretta! Mio marito è diventato cittadino italiano il 4 di ottobre e di seguito anche nostra figlia nata qui in Italia, e io lo diventerò a breve, con l'aiuto dello studio dell'avvocato! 

Grazie mille per tutto avvocato !
Con affetto A. e E. da Milano 

A. M. da Milano

Voto:

Buonasera avv. Francesco,
Quello che voglio dire a tutti quanti è di evitare i pregiudizi, quando mia figlia A. Y. ha detto che voleva mettere in mano la sua pratica di cittadinanza ad un avvocato di Roma io come madre ho detto a mia figlia che era troppo lontano e che magari forse l'avrebbe fregata, e con la distanza che c'è non avrebbe potuto fare nulla, lei subito mi ha detto che dalla foto sembra una brava persona e che l'avrebbe contatto per vedere, dopo che l'ha contattato mi ha detto che era un bravo avvocato proffessionale ed molto gentile.

Ed è veramente cosi perchè ora che a seguito anche la mia pratica devo dire che sono rimasta a bocca aperta per il lavoro svolto in cosi poco tempo, sempre con gentilezza ed pazienza.

Gente non guardate la distanza ovunque voi siate se volete un buon avvocato contattate lui FRANCESCO BOSCHETTI sono certa che rimanerete a bocca aperta come me.

Grazie di cuore per il grande lavoro svolto.

D.e M. E. da Reggio Emilia

Voto:

Gentile Avv. Francesco Boschetti,

Volevo ringraziarLa grandemente per la pratica di controllo espulsione e registrazione al SIS della mia ragazza costaricense che mentre ritornava in Costarica era stata fermata dalla polizia di dogana internazionale a Madrid con una presunta espulsione; grazie al suo aiuto in tempi brevi e con poca spesa abbiamo potuto controllare cosa effettivamente era successo e poter poi, dopo esito negativo sul registro SIS, acquistare il biglietto aereo per il rientro in Europa. Grazie davvero tanto!

Volevo caldamente consigliare la professionalità, rapidità e cortesia dell'Avvocato Branchetti a chiunque si trovi in vicende internazionali di poca chiarezza come la nostra.

D.

E. da Robecco Sul Naviglio

Voto:

La mia pratica di cittadinanza era ferma da un anno, lo stato della domanda era sempre lo stesso: “L’istruttoria è stata avviata....” Cercavo una soluzione per velocizzare la procedura e tutto mi sembrava molto difficile.

Ho conosciuto l’Avvocato Boschetti tramite Internet e l’ho contattato con e-mail. L’avvocato ha risposto subito ed ha proposto la pratica di sollecito.

Lui ha sollecitato più volte il Ministero, la Prefettura ed anche il Comune dove sono residente, perché, ad ogni step, i tempi di attesa erano più lunghi rispetto a quelli previsti dalla Legge. La mia pratica è stata seguita con grande professionalità e costante impegno fino all’esito positivo: sono diventata cittadina italiana! L’Avvocato è stato sempre disponibile e sollecito nel rispondere a tutte le domande e mi ha dato consigli utili.

Ringrazio l'avv. Boschetti di cuore di avermi aiutata. Lo consiglio a tutti gli stranieri che vogliono ottenere la cittadinanza italiana in 730 giorni.

I. da Comacchio

Voto:

Avevo bisogno di accelerare la mia pratica di cittadinanza che ancora non sono passati i famosi 730 giorni. Ho iniziato a fare qualche ricerca per trovare un bravo Avvocato in grado di aiutarmi e così navigando in mezzo ai forum dedicati a cittadinanza per stranieri sono riuscito ad arrivare al nome del Avvocato Francesco Boschetti consigliato da molti membri.

Ho deciso di contattarlo telefonicamente spiegando la mia posizione e subito da questo momento mi ha trasmesso fiducia e rassicurazione. Dal giorno successivo dopo aver preparato e spedito la mia documentazione l'Avvocato ha subito iniziato con la prima pratica sollecito. E così è stato sempre presente e disponibile per altri solleciti mano mano mentre cambiava lo stato pratica, e ci siamo tenuti sempre aggiornati.

Consiglierei fortemente l'Avvocato Francesco Boschetti a tutti coloro che vorrebbero accelerare la loro pratica cittadinanza e coloro che hanno bisogno di supporto riguardo il tema cittadinanza. Troverete una persona disponibile, professionale, gentile e con molta esperienza nel settore.

Grazie di cuore Avvocato Francesco.

M. da Milano

Voto:

Ho contatto l'avvocato Boschetti, per la mia pratica di cittadinanza.

La sua disponibilità immediata al telefono mi ha messo subito a mio agio, oltre alla sua professionalità nell'indicarmi il percorso più idoneo alla mia situazione e senza dimenticare la celerità con cui ha trattato la mia pratica.

Per questi motivi posso solo consigliare vivamente la collaborazione con l'avvocato.

O. da Francoforte sul Meno

Voto:

Anche se sono passati 2 anni e qualche mese dopo aver applicato per la cittadinanza italiana per matrimonio, lo stato della mia domanda non cambiava. Cercavo una soluzione per sollecitare la procedura. Ho contattato Avv. Francesco Boschetti sul website dell’avvocato.

Grazie al suo disciplinato e sistematico lavoro solo 10 giorni dopo, mi sono stata informata dal ministero dell’interno che il decreto per la mia cittadinanza e’ stato firmato. Durante questo processo Avv. Boschetti era sempre disponibile, anche fuori delle ore di lavoro. Lui ha risposto tutte le mie domande in dettaglio. La sua serieta’ e veloce follow-up ci ha portato grande successo. Fino all’ultimo step mi ha sostenuta professionalmente.

Gentile Avv. Boschetti la ringrazio di nuovo particolarmente per la sua gentilezza, flessibilita e la fiducia che mi ha dato. Era un privilegio per me averLa come il mio avvocato.

Senza pensarci due volte consiglerei Avv. Francesco Boschetti a tutti quelli che hanno bisogno l’aiuto sulle questioni d’immigrazione e cittadinanza.
Scrivici una email per spiegare il tuo caso