Come si richiede il ricongiungimento tra un familiare italiano e straniero
Il diritto all’unità familiare, se si parla dei cittadini extracomunitari, è un diritto appartenente non a qualsivoglia straniero che viva in Italia, ma unicamente a coloro che risultano da tempo integrato, in possesso di un alloggio congruo e di risorse economiche idonee a far sì che la famiglia “riunita” possa vivere in modo dignitoso ed autosufficiente.
Titolari di questo diritto sono, nello specifico, gli stranieri che possiedono un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-Ue, oppure un permesso di soggiorno, di durata non inferiore a un anno, per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, studio, per motivi religiosi o familiari.
Allo stesso tempo, il ricongiungimento non può essere richiesto in relazione a qualsiasi familiare, poiché lo straniero radicato in Italia può chiedere allo Stato italiano di essere raggiunto solo dal familiare che rientra nello specifico elenco di cui all’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs. 286/1998): il coniuge, che però non deve essere legalmente separato, e inoltre deve avere almeno diciotto anni; i figli minorenni, compresi quelli del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non coniugati, con il consenso dell’altro genitore, se presente; i figli maggiorenni, che tuttavia devono essere a carico, e soprattutto gravati da uno stato di invalidità totale che impedisce loro di provvedere alle primarie esigenze di vita; i genitori, se a carico e privi di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o se hanno più di sessantacinque anni e non possono contrare su figli, perché impossibilitati a mantenerli per ragioni di salute
La procedura per esercitare il diritto all’unità familiare prende avvio con la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, che deve essere presentata allo Sportello Unico della Prefettura individuata in base al luogo di residenza del richiedente. La presentazione della domanda di nulla osta al ricongiungimento va effettuata obbligatoriamente online, per mezzo del portale telematico messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, previa registrazione con email e password d’accesso.
Nel modulo telematico dovranno essere contenuti innanzitutto i dati del richiedente, ovvero nome e cognome (inseriti automaticamente dal sistema a seguito della registrazione), sesso, codice fiscale, stato civile, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, estremi del documento identificativo e del permesso di soggiorno.
In secondo luogo, vanno inseriti i dati del congiunto non presente sul territorio nazionale, ovvero del familiare nei cui confronti si richiede il ricongiungimento familiare (nome e cognome, sesso, codice fiscale, se in possesso, stato civile, tipo di parentela, data e luogo di nascita, luogo di residenza).
Il richiedente deve dichiarare eventuali richieste antecedenti di ricongiungimento per altri congiunti, indicandone gli estremi.
Se in possesso di titolo di soggiorno per motivi di lavoro, il richiedente deve indicare il tipo di attività lavorativa svolta, i riferimenti e le generalità del datore di lavoro, la tipologia di contratto e la durata. Deve poi dichiarare l’importo del reddito lordo annuo da lavoro subordinato o autonomo, risultante dalla dichiarazione dei redditi, o l’importo percepito dalla data di assunzione, se il suo impiego ha durata inferiore ad un anno.
Altrettanto, se il richiedente è in possesso di un permesso o carta di soggiorno per studio, motivi religiosi o umanitari, o famiglia, deve dichiarare l’importo del reddito lordo mensile, o del reddito lordo annuo, specificandone la fonte.
In caso di redditi di modesta entità, il richiedente deve dichiarare di integrare il proprio reddito con quello prodotto da un determinato familiare, di cui vanno riportate le esatte generalità, con indicazione del relativo titolo di soggiorno. Del reddito del familiare, naturalmente, va specificata la fonte e l’importo.
Il richiedente deve poi compilare la sezione riguardante la sistemazione alloggiativa, allegando, nel caso in cui sia ospite presso un altro nucleo familiare, il certificato di stato di famiglia e il documento di identità dell'ospitante. Vanno poi inseriti i dati del certificato di idoneità alloggiativa (da quale Comune e in che data è stato rilasciato, per quale numero di soggetti conviventi).
Tutti i dati immessi nella domanda telematica dovranno esattamente corrispondere ai dati risultanti nella documentazione allegata alla domanda stessa, pena l’automatico insorgere di incongruenze che potrebbero portare al respingimento dell’istanza da parte della Prefettura.
Dopo aver indicato i propri recapiti e i riferimenti della marca da bollo di euro 16 (che all’atto della firma del nulla osta, il richiedente dovrà consegnare in originale alla Prefettura), l’ultimo passo consiste nell’allegare i documenti attestanti l’esistenza dei requisiti del ricongiungimento, come dichiarati nel modulo telematico. Dunque si può procedere con l’invio online della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.
Se la domanda ha esito positivo, gli atti passano alla competente Ambasciata italiana, che dovrà verificare esclusivamente l’autenticità dei documenti allegati, attestanti il rapporto di parentela, coniugio, la minore età e lo stato di salute, e all’esito, in caso detto accertamento si risolva positivamente, rilascerà il visto d’ingresso.
Come si ha avuto modo di vedere, la procedura di inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento (e successivo visto d’ingresso all’Autorità Consolare), è piuttosto tecnica e complessa. Per questa ragione si consiglia di avviare l’iter con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione, con particolare propensione alla materia del diritto al ricongiungimento di un cittadinao italiano.